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Parere

Parere n. 827/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sergente maggiore dell’Esercito, signor Italiano -OMISSIS- -OMISSIS-, contro il Ministero della Difesa – Comando Reggimento “Lancieri di -OMISSIS-” (6°) e nei confronti del Ministero della Difesa – Comando Brigata Meccanizzata “-OMISSIS-” per l’annullamento del provvedimento prot. n. 5990 del 9 maggio 2022 adottato dal Comandante del Reggimento “Lancieri di -OMISSIS-” (6°) recante oggetto “Comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti del Serg. Magg. -OMISSIS- -OMISSIS-” e del provvedimento prot. n. 32491 del 24 agosto 2022 adottato dal Comandante del Distaccamento Comando Brigata Meccanizzata “-OMISSIS-” recante oggetto “Ricorso gerarchico avverso sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 (tre) di “Consegna di rigore” presentata in data 06 giugno 2022 dal Serg. Magg. -OMISSIS- -OMISSIS-, effettivo ed in servizio presso il Reggimento “Lancieri d’-OMISSIS-” (6°) di Palermo. Decisione”.

Giustizia amministrativa202400787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore per tre giorni e del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di corpo, deducendo la violazione dell’art. 1399 del d.lgs. n. 66/2010 per la mancata audizione dei testi indicati nel procedimento disciplinare, con conseguente compressione del diritto di difesa, nonché l’infondatezza dei presupposti sostanziali della sanzione. Nel corso del procedimento consultivo, l’Amministrazione ha riferito che le dichiarazioni dei soggetti indicati erano state acquisite oralmente dal comandante, ma ritenute irrilevanti e non sottoposte all’esame della commissione di disciplina. Successivamente, a seguito di approfondimento istruttorio, il comandante del Reggimento ha annullato d’ufficio la sanzione disciplinare, senza rinnovazione del procedimento.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che l’annullamento d’ufficio del provvedimento sanzionatorio abbia integralmente soddisfatto l’interesse perseguito dal ricorrente mediante il ricorso straordinario. Ha quindi distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nel caso concreto l’operato successivo dell’Amministrazione ha determinato un assetto pienamente satisfattivo. Il parere è pertanto nel senso di dichiarare improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure disciplinari.

Osservazioni

Violazione dell’art. 1399 del d.lgs. n. 66/2010

La doglianza relativa alla mancata audizione dei testi e alla conseguente compressione del diritto di difesa non è stata esaminata nel merito, poiché l’annullamento d’ufficio della sanzione ha integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente.

Infondatezza dei presupposti della sanzione

La censura concernente l’assenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione non è stata esaminata, essendo sopravvenuto l’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 1399 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riguardo alle modalità di audizione dei testi e alle garanzie partecipative nel procedimento disciplinare militare; il parere non ne definisce il contenuto nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Sono richiamati quali presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato in relazione alla pubblicazione del parere.

Massime di principio

  • Si verifica la cessazione della materia del contendere quando l’operato successivo della pubblica amministrazione, mediante un ulteriore provvedimento o altro fattore esterno, determina l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone un risultato pienamente satisfattivo conseguito per effetto dell’attività successiva dell’amministrazione, mentre la seconda ricorre quando l’eventuale decisione non sarebbe più utile per ragioni diverse, non necessariamente satisfattive.
  • L’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato, quando elimina integralmente gli effetti lesivi contestati e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario per cessazione della materia del contendere.

Sanzione disciplinare militare e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un sergente maggiore dell’Esercito contro la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore per tre giorni e contro il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. L’Amministrazione resistente è il Ministero della Difesa, con riferimento ai competenti Comandi militari.

Premesse e svolgimento del procedimento

Con provvedimento del 9 maggio 2022 il Comandante del Reggimento ha irrogato la sanzione disciplinare. Il militare ha presentato ricorso gerarchico, respinto con provvedimento del 24 agosto 2022, e ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il 23 dicembre 2022.

Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 1399 del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che i testi da lui indicati non fossero stati effettivamente escussi secondo le modalità previste e che ciò avesse compresso il suo diritto di difesa. Ha inoltre contestato l’infondatezza dei presupposti sostanziali della sanzione.

Posizione dell’Amministrazione

Nelle prime relazioni il Ministero della Difesa ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. In seguito ha rappresentato che le dichiarazioni dei soggetti indicati dal ricorrente erano state acquisite oralmente dal comandante, ma ritenute irrilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti e non sottoposte all’esame della commissione di disciplina.

Con una successiva relazione, il Ministero ha tuttavia dato atto che, a seguito di ulteriore approfondimento istruttorio, il Comandante del Reggimento aveva adottato il provvedimento del 10 aprile 2024, con il quale aveva annullato d’ufficio in autotutela la sanzione disciplinare impugnata, senza rinnovare il procedimento.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che l’annullamento d’ufficio della sanzione abbia integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente. Il provvedimento impugnato è stato infatti eliminato dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso.

Il parere richiama la distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse. La cessazione della materia del contendere si verifica quando l’attività successiva della pubblica amministrazione determina un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. La sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando l’eventuale annullamento non sarebbe più utile per altre ragioni, quali la mancata impugnazione di un atto presupposto, la permanenza di autonome ragioni dell’atto non censurate, il sopravvenire di fatti che rendono inutile la decisione o la dichiarazione della parte di non avere più interesse.

Nel caso concreto, la Sezione ha ravvisato la prima ipotesi, poiché l’annullamento d’ufficio della sanzione ha eliminato integralmente l’atto lesivo e ha soddisfatto la pretesa del ricorrente.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso di dichiarare improcedibile il ricorso straordinario per cessazione della materia del contendere. Le censure relative alla violazione dell’art. 1399 del d.lgs. n. 66/2010 e all’insussistenza dei presupposti della sanzione non sono state quindi esaminate nel merito.

La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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