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Ordinanza

Ordinanza n. 1849/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania n. 6806/2025, che aveva respinto il ricorso relativo all’assegno destinato a persone con disabilità gravissima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado. La controversia riguardava l’accesso o il mantenimento di un assegno in favore di una persona con disabilità gravissima. L’appello contestava, in sostanza, la mancata attribuzione o conservazione del beneficio nonostante la condizione di disabilità gravissima, sostenendo implicitamente che tale condizione comportasse un diritto pieno e assoluto all’assegno. Il Consiglio di Stato ha rilevato profili di inammissibilità già affermati dal TAR: gli altri soggetti collocati in graduatoria prima dell’appellante erano potenziali controinteressati e il ricorso non era stato notificato ad almeno uno di essi; inoltre, benché i nominativi non fossero pubblici, gli appellanti avrebbero dovuto almeno tentare l’accesso agli atti per individuare i controinteressati. Il giudice ha altresì rilevato che le doglianze non riguardavano la posizione concretamente occupata in graduatoria e che non era stata impugnata la delibera della Giunta regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, il cui allegato B, art. 6, prevede che, all’interno delle categorie di disabilità gravissima o grave, le richieste possano essere graduate considerando le condizioni sociali ed economiche svantaggiate valutate mediante la Scheda di Valutazione Sociale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per mancanza del fumus boni iuris. Ha ritenuto corretta la qualificazione degli altri soggetti collocati anteriormente in graduatoria come potenziali controinteressati e ha considerato ostativa alla trattazione del ricorso la mancata notifica ad almeno uno di essi, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. La mancata pubblicità dei nominativi non esonerava gli appellanti dall’esperire almeno un tentativo di accesso agli atti. Il Collegio ha inoltre ritenuto che, non essendo stata impugnata la delibera regionale che consente la graduazione delle domande in base alle condizioni sociali ed economiche, non potessero essere validamente proposte doglianze dirette ad affermare un diritto assoluto di tutti i soggetti con disabilità gravissima a ricevere o mantenere l’assegno. La priorità massima riconosciuta a tali soggetti non comporta infatti la garanzia assoluta del beneficio, che resta condizionato alle risorse finanziarie disponibili e, nell’ambito della medesima categoria, ai criteri di graduazione fondati anche sull’ISEE. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili rende il ricorso inammissibile.

  • delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6

    Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale

    La priorità dei soggetti con disabilità gravissima non esclude la graduazione delle domande all’interno della categoria, sulla base delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate.

Massime di principio

  • La priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell’accesso a un beneficio assistenziale non determina un diritto assoluto e incondizionato all’erogazione o al mantenimento dell’assegno, che resta subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie dell’Ambito territoriale competente.
  • Anche all’interno della categoria delle persone con disabilità gravissima, le domande possono essere graduate sulla base di criteri sociali ed economici, tra cui l’ISEE o strumenti equivalenti di valutazione della situazione sociale.
  • I soggetti collocati in graduatoria anteriormente al ricorrente, la cui posizione potrebbe essere incisa dall’accoglimento del ricorso, sono potenziali controinteressati e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi.
  • Quando i nominativi dei potenziali controinteressati non sono pubblicamente conoscibili, il ricorrente deve comunque attivarsi per individuarli, almeno mediante un tentativo di accesso agli atti dell’amministrazione.
  • Le censure dirette a negare la possibilità di graduare le domande secondo criteri sociali ed economici sono inammissibili se non viene impugnato l’atto generale che stabilisce tali criteri.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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