Cassazione Civile, Ordinanza n. 18295/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente della riscossione aveva notificato a un contribuente sei pignoramenti di crediti verso terzi, preceduti da due intimazioni di pagamento, relativi a trentadue cartelle esattoriali. In secondo grado la Corte tributaria aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle e rigettato il resto dell'appello del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., perché la cessazione della materia del contendere sarebbe stata dichiarata ultra petita. Secondo la ricorrente, la richiesta di estinzione riguardava soltanto le partite relative al canone radiotelevisivo incluse solo in parte in tre cartelle, mentre la sentenza impugnata avrebbe estinto le intere cartelle, travolgendo anche crediti diversi e quindi non oggetto della cessazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il giudice, pur potendo qualificare correttamente i fatti e gli atti, non può oltrepassare i limiti del petitum e della causa petendi né introdurre un bene della vita diverso da quello richiesto. Poiché dalla motivazione della sentenza di merito risultava che la richiesta di cessazione riguardava solo la parte dei crediti inerente al canone TV, la declaratoria di cessazione riferita sic et simpliciter alle intere cartelle ha ecceduto il perimetro della domanda. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini il credito non estinto delle cartelle e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere va dichiarata solo nei limiti della domanda effettivamente proposta, senza estendere l'estinzione a partite di credito estranee all'oggetto della richiesta.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi; la declaratoria di cessazione che investa crediti non compresi nella richiesta integra ultrapetizione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il vizio dedotto viene ricondotto alla violazione di legge e al vizio di ultrapetizione processuale denunciabili in cassazione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel giudizio tributario di rinvio devono essere regolate anche le spese del giudizio di legittimità secondo la disciplina speciale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere limitata al segmento del rapporto controverso effettivamente oggetto della richiesta o dell'accordo processuale; non può estendersi automaticamente a crediti o partite non ricompresi nella domanda.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di attribuire d'ufficio un effetto estintivo più ampio di quello domandato, perché ciò integra ultrapetizione.
- Quando un atto impositivo contiene più partite autonome, la definizione del giudizio per una sola di esse non travolge automaticamente le altre, salvo che la domanda e la motivazione indichino inequivocamente un'estinzione dell'intero titolo.
- In sede di legittimità, l'erronea estensione della declaratoria di cessazione oltre l'oggetto della richiesta è censurabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina cassazione con rinvio per nuovo esame delimitato all'effettivo residuo controverso.
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