Cassazione Penale, Sentenza n. 22554/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare sostenendo grave inimicizia derivante da atti e determinazioni giudiziarie (tra cui il mancato pronunciamento d'ufficio del non luogo a procedere ai sensi dell'art. 414 c.p.p. e l'ammissione della costituzione di parte civile in data 23/10/2025) e dalla denuncia-querela presentata il 3/12/2025. La nuova istanza è stata depositata il 12/01/2026 e contestualmente si deduceva omissione di esame di precedenti ricusazioni e mancata partecipazione del difensore al procedimento di ricusazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto l'istanza di ricusazione tardiva (la decorrenza del termine va calcolata dal momento in cui la parte ha avuto effettiva e integrale conoscenza dei fatti, con termine di tre giorni per proporre ricusazione), priva delle produzioni documentali idonee a comprovarne i presupposti e reiterativa di precedenti istanze già dichiarate inammissibili. La Corte ha inoltre affermato principi di diritto: la presentazione di una denuncia-querela o azione civile da parte dell'interessato non costituisce di per sé causa di ricusazione; i provvedimenti o comportamenti del giudice nell'esercizio delle funzioni non integrano automaticamente le cause tassative di ricusazione; l'istanza manifestamente infondata può essere dichiarata inammissibile de plano senza fissazione di udienza. Conseguentemente la Corte ha applicato al ricorrente una sanzione di euro 1000,00 da versare alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata come una delle determinazioni processuali contestate dal ricorrente (omesso esame ai fini del non luogo a procedere), ma la Corte ha ricordato che decisioni giudiziarie nell'esercizio delle funzioni non costituiscono automaticamente causa di ricusazione
Richiamato in connessione con le cause di ricusazione/astensione; la Corte sottolinea che le deduzioni sul convincimento del giudice non possono essere ricondotte alle cause di ricusazione quando consistono in meri atti o comportamenti processuali
L'art. 37 definisce la causa di 'grave inimicizia': la Corte interpreta che questa deve essere reciproca e fondata su rapporti personali estranei al processo e non può risultare dal solo trattamento processuale riservato alla parte
Prevede la declaratoria de plano dell'inammissibilità dell'istanza quando questa sia manifestamente infondata o priva dei requisiti necessari; la Corte ha confermato che in tali casi non è obbligatoria la fissazione di udienza o la convocazione delle parti
art. 24 Cost.
Il ricorso invocava violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il procedimento de plano per istanze manifestamente infondate non lede il diritto di difesa perché previsto dalla legge e dalla giurisprudenza
art. 111 Cost.
Richiamato in rapporto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto assente violazione poiché la declaratoria de plano è conforme alla disciplina procedurale per istanze manifestamente infondate
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di garanzie processuali (diritto a un giusto processo); la Corte ha ritenuto che la procedura seguita non abbia violato le garanzie di cui all'art. 6 CEDU nel caso di istanze manifestamente infondate
Massime di principio
- La ricusazione basata su fatti o atti verificatisi al di fuori dell'udienza deve essere proposta entro il termine breve decorso dal momento in cui la parte ha avuto effettiva e integrale conoscenza del fatto (giurisprudenza indica termine di tre giorni).
- La presentazione di una denuncia-querela o di un'azione civile promossa dalla parte contro il magistrato non costituisce, di per sé, causa valida di ricusazione: la grave inimicizia rilevante ai sensi dell'art. 37 c.p.p. deve essere reciproca e fondata su rapporti personali estranei al processo.
- Le determinazioni e i comportamenti del giudice nell'esercizio delle sue funzioni (compreso il modo di condurre l'udienza o decisioni ritenute dall'imputato lesive) non sono, di regola, idonei a integrare le cause tassative di ricusazione; le relative lamentele vanno esperite con i rimedi ordinari di impugnazione.
- Un'istanza di ricusazione manifestamente infondata o carente nei requisiti formali può essere dichiarata inammissibile de plano senza fissazione di udienza e senza avviso alle parti, ai sensi dell'art. 41 c.p.p.
- È necessario allegare e produrre documentazione idonea a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione; la mancata produzione di prove documentali rilevanti comporta l'inammissibilità.
- La reiterazione di istanze già dichiarate inammissibili può giustificare sanzioni pecuniarie: le ricadute sanzionatorie sono possibili quando l'istanza sia palesemente infondata o riproponga ragioni estranee all'istituto.
- Se l'obiettivo è censurare atti processuali ritenuti illegittimi, il rimedio corretto è l'impugnazione degli atti o i reclami procedurali previsti dal sistema, non la strumentale utilizzazione della ricusazione.
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