Cassazione Penale, Sentenza n. 7703/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la "non menzione" nei certificati del casellario giudiziale, relativamente alla sentenza di applicazione della pena emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 13/04/2007 (patteggiamento, divenuta irrevocabile il 12/05/2007) con pena di 2 anni e 6 mesi e multa di €1.000. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza ritenendo che l'eventuale mancato riconoscimento del beneficio avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione sostenendo la violazione degli artt. 24, comma 1, lett. e), e 40, comma 1, del d.P.R. n. 313/2002 e degli artt. 444 e 445 c.p.p., e deducendo che il beneficio della non menzione opera ex lege anche per i casi di "patteggiamento allargato", secondo la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che estende il beneficio della non menzione anche alle sentenze di "patteggiamento allargato" e ha precisato che la modifica legislativa introdotta dalla legge n.122/2018 (che ha circoscritto la non menzione ai soli casi con pena detentiva non superiore ai due anni) è successiva ai fatti (16/01/2006) oggetto del giudizio. Ne consegue che doveva applicarsi il precedente regime più favorevole. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa al Tribunale di Roma per nuovo giudizio senza il vizio indicato.
Norme richiamate
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 24, comma 1, lett. e)
Il beneficio della "non menzione" previsto dall'art. 24 è stato ritenuto applicabile, secondo la giurisprudenza citata, anche alle sentenze di patteggiamento allargato anteriori alla modifica legislativa del 2018; pertanto, per i fatti anteriori alla modifica, il vantaggio opera ex lege.
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 25
Richiamato dalla Corte insieme all'art. 24 per il regime del casellario giudiziale e del beneficio della non menzione; applicazione coerente con la giurisprudenza che estende la non menzione ai patteggiamenti allargati.
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 40, comma 1
Norma richiamata dall'originaria impugnazione; la Corte non ha ritenuto ostativa l'applicazione del beneficio alla fattispecie, considerato il regime previgente alla modifica del 2018.
codice di procedura penale, art. 444
Regola l'applicazione della pena mediante patteggiamento (applicazione della pena). La Corte ha ritenuto che le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 rientrino, secondo la giurisprudenza, nell'ambito di applicazione della non menzione quando si tratti di patteggiamento allargato e i presupposti temporali lo consentano.
codice di procedura penale, art. 445
Disciplina gli effetti della sentenza di applicazione della pena: la modifica normativa del 2018 ha inciso sulle ipotesi di non menzione con riguardo alle pene superiori a due anni; tuttavia, per fatti anteriori alla modifica la Corte applica il precedente orientamento favorevole.
legge 11 ottobre 2018, n. 122 (modifica art. 24 d.P.R. n. 313/2002)
Ha limitato la non menzione, nei certificati del casellario giudiziale, alle ipotesi in cui la pena detentiva non superi i due anni; la Corte ha escluso l'applicazione di questa modifica al caso di Bomba perché i fatti sono anteriori alla riforma.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12903 del 10/11/2017)
Ha stabilito che il beneficio della non menzione si applica anche alle sentenze relative a patteggiamenti allargati; principio adottato dalla Corte nel giudizio in esame per valorizzare il regime previgente alla modifica del 2018.
Massime di principio
- Il beneficio della "non menzione" previsto dal d.P.R. n. 313/2002 può estendersi alle sentenze di patteggiamento "allargato" in base alla giurisprudenza di legittimità; quindi, se la sentenza è di questo tipo, va verificato il diritto al beneficio.
- Occorre valutare la data del fatto giudicato/definitività della sentenza rispetto a successive modifiche legislative: le riforme che restringono i benefici non si applicano retroattivamente ai fatti anteriori se ciò recherebbe pregiudizio al soggetto.
- Un giudice dell'esecuzione non può rigettare un'istanza di non menzione limitandosi a rilevare che la decisione avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione: deve invece verificare l'applicabilità del beneficio secondo la legge e la giurisprudenza, anche d'ufficio.
- In casi simili verificare sempre (i) la natura della sentenza (patteggiamento semplice vs. allargato), (ii) la data del fatto e della sentenza rispetto a eventuali modifiche normative, e (iii) l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Se la normativa successiva ha ristretto il beneficio (es. limite dei 2 anni), ma i fatti sono anteriori alla modifica, è possibile ottenere il riconoscimento del regime meno oneroso richiamando la retroattività della disciplina favorevole.
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