Cassazione Penale, Sentenza n. 32266/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello per ritardo, sostenendo che il termine di impugnazione doveva essere aumentato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., applicabile perché la sentenza del Tribunale del 11/01/2023 era stata motivata contestualmente e gli imputati risultavano "liberi assenti".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha applicato il comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p. (introdotto dall'art. 33 d.lgs. 150/2022) e ha dichiarato l'appello tempestivo (depositato il 09/02/2023, con termine di scadenza il 10/02/2023). Ha quindi valutato la prescrizione del reato alla data del 26/05/2023 (tenendo conto di 256 giorni di sospensione del corso della prescrizione) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., dichiarando estinto il reato per prescrizione. Ha inoltre precisato che non emergono cause di proscioglimento nel merito tali da giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale e gli imputati sono "liberi assenti", il termine per proporre appello indicato nella lettera a) del comma precedente è aumentato di quindici giorni; la norma è stata ritenuta applicabile alla sentenza del 11/01/2023.
Ha introdotto il comma 1-bis all'art. 585 c.p.p.; la Corte ha richiamato questa fonte per giustificare l'allungamento del termine di impugnazione.
art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022
Richiamato come norma di coordinamento/transizione che stabilisce l'entrata in vigore della riforma, utile per verificare l'applicabilità della modifica normativa alla sentenza emessa il 31/12/2022 o dopo.
art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a)
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata; la Corte lo ha applicato per annullare la sentenza della Corte d'appello per estinzione del reato.
Prevede la decisione di proscioglimento quando dagli atti emerge inconfutabile evidenza di cause di proscioglimento; la Corte ha rilevato che dagli atti non emergono tali cause per il reato in questione.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U. n.21/22.10.2000; Sez. 6 n.58095/30.11.2017)
Principio giurisprudenziale secondo cui il decorso del tempo successivo alla sentenza di appello può essere computato ai fini della prescrizione; la Corte lo ha richiamato per includere il periodo successivo alla sentenza di appello nel calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è motivata contestualmente e gli imputati risultano "liberi assenti", va applicato l'art. 585, comma 1-bis c.p.p., che allunga di 15 giorni il termine per proporre appello; verificare sempre la qualifica "libero assente" nell'intestazione della sentenza.
- Per valutare la tempestività dell'impugnazione bisogna calcolare i termini alla luce delle norme introdotte dalla riforma processuale e delle relative disposizioni transitorie che ne determinano l'entrata in vigore.
- Il decorso del tempo successivo all'emissione della sentenza di appello può essere computato nel calcolo della prescrizione; pertanto, anche se una sentenza d'appello viene pronunciata, il tempo che segue può contribuire all'estinzione del reato per prescrizione.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando ricorrono i presupposti (art. 620 c.p.p.), ad esempio se il reato è ormai estinto per prescrizione; in tali casi il procedimento non è rinviato al giudice di merito.
- L'assenza di evidenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. impedisce la pronuncia di proscioglimento d'ufficio e rende inevitabile la dichiarazione di estinzione per prescrizione quando i termini sono maturi.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare con precisione le date di pronuncia e di deposito degli atti (sentenza, motivazione contestuale, deposito dell'atto d'appello) e calcolare tutte le sospensioni o interruzioni rilevanti ai fini della prescrizione.
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