Cassazione Civile, Ordinanza n. 01597/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (controllore)
La controversia
A seguito di un controllo su un trasporto di prodotti ortofrutticoli freschi dalla piattaforma logistica di Verona a un punto vendita di Torino, veniva contestato che il documento di trasporto (XAB) non riportasse, per alcuni prodotti, le indicazioni specifiche di commercializzazione richieste dalla normativa europea (varietà per mele, pere e uva da tavola; colore della polpa per le pesche noci). La società controllata proponeva opposizione all’ordinanza-ingiunzione e otteneva accoglimento in primo grado e in appello, sul presupposto che tali indicazioni non fossero dovute nei passaggi interni tra strutture appartenenti allo stesso soggetto giuridico. La società pubblica incaricata dei controlli ricorreva per cassazione con quattro motivi: violazione della disciplina UE e nazionale sulle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli; omesso esame, motivazione apparente e contraddittoria; nullità della sentenza per difetto di motivazione; violazione delle norme sulla rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso sosteneva che, ove il documento di accompagnamento sia emesso, esso deve contenere le indicazioni specifiche di commercializzazione anche nei trasporti interni tra piattaforma e punto vendita, perché la disciplina si applica a tutte le fasi della commercializzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la normativa europea, così come interpretata dalla Corte di giustizia, imponga che il documento di accompagnamento contenga le indicazioni specifiche di commercializzazione anche quando il trasporto avvenga tra strutture del medesimo operatore economico. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, affinché decida anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 5, par. 4, Reg. UE n. 543/2011
Se viene emesso un documento di accompagnamento, esso deve recare il nome e il paese di origine e, se richiesto dalla norma di commercializzazione specifica, anche la categoria, la varietà o il tipo commerciale; l'obbligo opera anche nel caso di trasporto interno tra piattaforma e punto vendita.
art. 8 Reg. UE n. 543/2011
Le norme sui controlli di conformità si applicano agli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione.
art. 17 Reg. UE n. 543/2011
I controlli di conformità si effettuano secondo i metodi previsti dall'allegato V, con finalità di verifica del rispetto delle norme di commercializzazione.
art. 113 Reg. (CE) n. 1234/2007
Le norme di commercializzazione sono stabilite anche in funzione dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti e si applicano, salvo diversa disposizione, ai prodotti per i quali siano previste tali norme.
art. 113-bis Reg. (CE) n. 1234/2007
Le norme di commercializzazione si applicano a tutte le fasi della commercializzazione; il detentore non può mettere in vendita o commercializzare prodotti in modo non conforme e risponde dell'osservanza delle norme.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 306/2002
Chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.
Richiamato nel quarto motivo quale parametro della dedotta nullità per carenza di motivazione, ma non decisivo perché il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare la nullità della sentenza per asserito difetto di motivazione.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla nullità della sentenza.
Richiamato nel terzo motivo come norma sulla motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel terzo motivo quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per i motivi di violazione di legge relativi alla disciplina UE, nazionale e al mancato rinvio pregiudiziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente o contraddittoria.
Richiamato nel quarto motivo in tema di sospensione/gestione del giudizio in presenza di questione pregiudiziale.
art. 267 TFUE
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla possibilità di sollevare questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia.
Massime di principio
- Le norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, senza che il trasporto interno tra strutture dello stesso operatore costituisca, di per sé, una deroga.
- Se l'operatore emette un documento di accompagnamento dei prodotti ortofrutticoli, tale documento deve contenere le indicazioni specifiche richieste dalla normativa, anche quando le medesime informazioni siano già presenti sugli imballaggi o in altri documenti del circuito commerciale.
- L'obbligo informativo nei documenti di accompagnamento è finalizzato a rendere effettivi i controlli di conformità e a fornire agli ispettori informazioni di base immediate e verificabili.
- L'interpretazione delle norme nazionali ed europee deve coordinarsi con quella resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, specie quando la questione interpretativa riguarda disposizioni armonizzate e già oggetto di pronuncia pregiudiziale.
- Un precedente orientamento di legittimità incompatibile con la successiva interpretazione della Corte di giustizia deve essere riconsiderato e non può essere mantenuto come criterio decisivo di soluzione della controversia.
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