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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02526/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Un soggetto ha proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso. Il nuovo ricorso è stato veicolato tramite messaggi di posta elettronica certificata contenenti nel corpo del messaggio il testo dell'atto, inviati a vari indirizzi della Corte e di altri uffici. Dopo la proposta del consigliere delegato di definizione anticipata con indicazione di inammissibilità, il medesimo soggetto ha inviato ulteriori messaggi PEC chiedendo la trattazione e l'accoglimento nel merito, fino all'adunanza fissata in camera di consiglio. La Corte ha rilevato che, dopo la comunicazione della proposta di definizione, non era stata proposta una valida istanza di decisione: mancava un atto strutturalmente idoneo, perché il deposito non era avvenuto con le modalità telematiche richieste e, comunque, l'istanza non risultava sottoscritta dal difensore. Ha inoltre osservato che, essendo il ricorrente privo di difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, il ricorso originario era già affetto da ulteriori profili di inammissibilità; ma la decisione finale si è concentrata sull'effetto processuale della mancata valida istanza di prosecuzione dopo la proposta di definizione anticipata.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di revocazione, ritenendo integrata la rinuncia tacita al ricorso per effetto della mancata presentazione, nel termine e con le forme prescritte, di una valida istanza di decisione sottoscritta dal difensore. Ha escluso la condanna alle spese per mancanza di parte resistente costituita, ma ha applicato la sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c. per la manifesta abnormità dell'atto processuale. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo tale misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    entro quaranta giorni dalla comunicazione

    Dopo la proposta di definizione anticipata, la parte ricorrente può chiedere la decisione solo con istanza sottoscritta dal difensore; in mancanza il ricorso si intende rinunciato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte richiama la successiva trattazione in camera di consiglio nelle forme previste da tale disposizione come effetto dell'istanza valida di prosecuzione.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di mancata istanza valida di decisione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi di questa norma.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    Il deposito degli atti processuali e dei documenti nei procedimenti davanti alla Cassazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, con le forme previste per sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

  • art. 365 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione richiede il patrocinio di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare i requisiti di contenuto-forma previsti dalla norma, a pena di inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    È necessario il deposito, nei termini di legge, del ricorso notificato e della copia autentica del provvedimento impugnato.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    I vizi dedotti dal ricorrente non integravano errori revocatori ma, al più, errores in iudicando.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte applica la sanzione per la manifesta abnormità dell'atto processuale.

  • art. 3, comma 4, lett. n), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    La modifica normativa è richiamata per il testo vigente dell'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    La disciplina modificata viene indicata come applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Massime di principio

  • Dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata, la prosecuzione del giudizio richiede una valida istanza di decisione proposta dalla parte ricorrente per il tramite del difensore, sottoscritta dal difensore e depositata nel termine di legge; la mancanza anche di uno solo di tali requisiti comporta la rinuncia tacita al ricorso.
  • Nel processo di legittimità il deposito degli atti deve rispettare le modalità telematiche imposte dalla disciplina speciale; il deposito effettuato con forme incompatibili con tali prescrizioni non produce gli effetti processuali voluti dalla parte.
  • La revocazione non può essere utilizzata per censurare meri errores in iudicando; i vizi dedotti devono integrare un errore revocatorio nei limiti tipizzati dall'art. 395 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione è soggetto a rigorosi requisiti di rappresentanza tecnica, contenuto-forma e deposito, la cui inosservanza determina inammissibilità o improcedibilità secondo il caso.
  • In presenza di condotte processuali manifestamente abnormi o gravemente abusivamente disallineate rispetto alle regole del rito, la Corte può applicare la sanzione di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

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