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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23485/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un finanziamento destinato allo sviluppo della rete di teleriscaldamento in un comune lombardo: una società interamente partecipata dal Comune stipulava un contratto di finanziamento con due intermediari finanziari, e il Comune rilasciava contestualmente una fideiussione a garanzia delle obbligazioni della società, nei limiti e per le finalità autorizzate dal consiglio comunale. A seguito dell’inadempimento della debitrice principale e della sua successiva procedura concorsuale/fallimento, i finanziatori escutevano la garanzia. Il Comune agiva allora in giudizio per far dichiarare la nullità, inefficacia o inoperatività della fideiussione, o comunque per rideterminarne il limite massimo e per far valere un proprio credito risarcitorio in compensazione. In primo grado il tribunale riteneva efficace la fideiussione entro un certo importo e condannava il Comune al pagamento; in appello la corte territoriale accoglieva il gravame del Comune e dichiarava l’inoperatività della garanzia. In cassazione la società cessionaria del credito, tramite mandataria, proponeva ricorso con tre motivi, ma la Suprema Corte non esamina il merito delle censure perché rileva che il ricorso era redatto mediante un evidente assemblaggio di documenti riprodotti integralmente, con violazione del requisito di essenzialità/sinteticità dell’esposizione dei fatti imposto dall’art. 365, comma 1, n. 3, c.p.c., tanto da imporre al giudice di legittimità un improprio lavoro di selezione dei fatti rilevanti all’interno dei documenti allegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la struttura dell’atto, basata su una riproduzione integrale e massiva di documenti nelle parti espositive, violasse il canone di essenzialità richiesto per il ricorso per cassazione. Di conseguenza ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 365, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione essenziale e sintetica dei fatti; la riproduzione integrale di più documenti, inserita nella parte espositiva, rende l’atto inidoneo perché trasferisce sul giudice l’onere di estrarre autonomamente i fatti rilevanti.

  • art. 365, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama il collegamento tra il requisito di esposizione essenziale dei fatti e la struttura complessiva del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L’ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione dei fatti deve essere realmente sommaria ed essenziale: la mera trascrizione o riproduzione integrale di documenti nella parte narrativa integra violazione del requisito formale e può condurre all’inammissibilità.
  • Non è consentito trasformare la Corte di cassazione in un giudice di merito, imponendole di ricostruire autonomamente i fatti rilevanti all’interno di un fascio documentale assemblato dall’impugnante.
  • Il rispetto del requisito di sinteticità dell’atto introduttivo non è un formalismo privo di contenuto, ma presidia la funzione nomofilattica del giudizio di legittimità.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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