Cassazione Civile, Ordinanza n. 10534/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano ottenuto dal giudice di merito l'accertamento dell'illegittimità della reiterazione di una sequenza di contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica per un periodo superiore a trentasei mesi complessivi, ma senza conversione dei rapporti a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva tuttavia respinto la domanda di indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, ritenendo che la successiva immissione in ruolo, avvenuta tramite il sistema di stabilizzazione previsto dalla l. n. 107/2015, costituisse misura proporzionata, effettiva e idonea a sanzionare l'abuso e a rimuoverne le conseguenze, escludendo così danni ulteriori. In cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione del principio di risarcibilità del danno comunitario, sostenendo che la stabilizzazione non potesse escludere l'indennità; 2) contrasto con il diritto dell'Unione europea, poiché l'immissione in ruolo non sarebbe di per sé sanzione sufficientemente effettiva e dissuasiva; 3) illegittimità costituzionale dell'esclusione della tutela risarcitoria/indennitaria in presenza di stabilizzazione, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro sulla direttiva 1999/70/CE e all'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso riproponevano questioni già risolte dalla propria giurisprudenza consolidata. Richiamando le decisioni più recenti, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa Rossato, ha ribadito che, nel settore scolastico, la stabilizzazione conseguita attraverso il previgente sistema di reclutamento costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso derivante dalla reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati su organico di diritto dal 10 luglio 2001 e prima della l. n. 107/2015. Ha però precisato che la stabilizzazione non esclude in assoluto la domanda di risarcimento per eventuali danni ulteriori, ma tali danni devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, senza alcuna presunzione. Nel caso concreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le ricorrenti sono state condannate alle spese, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'indennità/domanda risarcitoria per il danno da abuso nella reiterazione dei contratti a termine; la Corte conferma che la stabilizzazione può escludere la pretesa standard di danno, salvo prova di danni ulteriori
legge n. 124/1999, art. 4, commi 1 e 11
ricordata come norma dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui consentiva la reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico oltre i limiti compatibili con la direttiva UE
direttiva 1999/70/CE
usata come parametro europeo che impone misure effettive e dissuasive contro l'abuso dei contratti a termine
indicata come disciplina di stabilizzazione ritenuta misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze
art. 117, primo comma, Cost.
invocato nel terzo motivo in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto UE e dalla CEDU
art. 3 Cost.
invocato per censurare la disparità di trattamento nell'esclusione della tutela risarcitoria in caso di stabilizzazione
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale
richiamato per la motivazione per relationem alle precedenti decisioni della Corte
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la reiterazione illegittima di contratti a termine su posti vacanti e disponibili per una durata complessiva superiore a trentasei mesi integra un abuso sanzionabile, ma la successiva immissione in ruolo del lavoratore può costituire misura sufficiente, proporzionata e dissuasiva ai fini dell'ordinamento interno e del diritto dell'Unione.
- La stabilizzazione non esclude automaticamente ogni tutela risarcitoria: il lavoratore può ancora chiedere il ristoro di danni ulteriori, ma deve allegarli e provarli specificamente, non operando alcuna presunzione di danno.
- Quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte, il ricorso che si limiti a riproporre censure già disattese può essere dichiarato inammissibile, anche se prospetta il contrasto con il diritto UE o con parametri costituzionali.
- Nel giudizio sul danno da abuso del contratto a termine nella scuola, il parametro decisivo è la presenza di una misura complessivamente idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne gli effetti, valutazione che può includere la stabilizzazione avvenuta tramite il sistema previgente di reclutamento.
- La domanda risarcitoria ulteriore rispetto alla stabilizzazione richiede una prova rigorosa del pregiudizio concreto subito prima dell'immissione in ruolo.
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