Cassazione Penale, Sentenza n. 19632/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze sostenendo, con quattro motivi: 1) errata qualificazione quale amministratore di fatto: asserita attività limitata alla direzione dell'albergo e non alla gestione societaria; 2) illegittimità della qualificazione come distrazione della somma di €119.000 (capo 1 lett. a), che sarebbe in realtà il corrispettivo dovuto a titolo di mandato/compenso; 3) illogicità della valutazione sull'andamento anomalo della gestione societaria; 4) errata applicazione della normativa penale relativa alla bancarotta documentale (capo 2 lett. b), sostenendo che l'assenza del libro dei soci o della prima nota non avrebbe impedito la ricostruzione del patrimonio né arrecato danno ai creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi risultano generici, reiterativi e privi di un confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata. Il Supremo Collegio ha ritenuto che la sentenza di merito avesse già risposto, con motivazione logica e documentata, ai punti sollevati (elementi che attestano l'esercizio di pieni poteri gestori, la valutazione sulla mancanza di titolo reale per il prelevamento di €119.000, gli elementi di gestione anomala, e l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio derivante dall'omessa tenuta della "prima nota"). A seguito della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen. (come riscritto dal d.lgs. n. 150/2022)
Disposizione procedurale che disciplina, tra l'altro, la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi per cassazione; qui rilevante per l'indicazione che il ricorso, proposto dopo il 30/06/2024, è stato trattato secondo il nuovo testo normativo.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017) - Galtelli
Principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo se indeterminati, ma anche quando manchi il necessario confronto con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; il ricorrente deve criticare specificamente le argomentazioni della decisione di merito.
Norme penali e fallimentari in materia di bancarotta (fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto)
Le fattispecie di bancarotta si fondano su elementi fattuali quali l'esercizio di poteri gestori (anche di fatto), la distrazione di beni o denaro senza titolo, la gestione anomala che aggrava il dissesto e l'omessa tenuta della documentazione contabile, quando tale omissione ostacola la ricostruzione del patrimonio e reca pregiudizio ai creditori. La motivazione di merito ha ritenuto che questi elementi fossero provati nel caso concreto.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare direttamente le ragioni della decisione impugnata: affermazioni generiche o meri rilievi apodittici sono causa di inammissibilità.
- Per contestare la qualifica di "amministratore di fatto" occorre dimostrare, con elementi probatori concreti, che l'imputato non esercitava poteri gestori; non basta sostenere che la sua attività fosse limitata a compiti operativi o alla direzione di una struttura.
- Se si contesta che un prelievo (es. €119.000) sia in realtà un compenso, è necessario produrre prove documentali chiare (contratti, provata imputazione contabile, pagamenti tracciati) che giustifichino il titolo del trasferimento e dimostrino la legittimità dell'operazione.
- L'omessa tenuta di libri o della prima nota può integrare la bancarotta documentale quando determini un'effettiva impossibilità o difficoltà rilevante nella ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali; il ricorso deve indicare perché, nel caso concreto, quella mancanza non ha inciso su tale ricostruzione.
- Le censure sull'andamento anomalo della gestione devono essere specificamente dirette a mettere in discussione gli elementi di fatto e le inferenze logiche compiute dal giudice di merito; non è sufficiente ripetere l'affermazione di 'anormalità' senza sostenere criticamente la motivazione operata.
- Dal punto di vista processuale, ricorsi proposti dopo il 30/06/2024 possono essere trattati secondo il testo riformato dell'art. 611 c.p.p.; la forma e la specificità delle censure assumono particolare rilievo nella valutazione di ammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19437/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19438/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19439/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19440/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19441/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →