Cassazione Penale, Sentenza n. 28333/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di notifica e nullità del procedimento: il ricorrente aveva censurato la validità della notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, dopo infruttuoso tentativo al domicilio eletto in via Fusco (Caserta), nella mani del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; Faraldo sosteneva che non vi fosse stata alcuna elezione di domicilio né dichiarazione di irreperibilità, e che era noto il nuovo indirizzo di residenza (Potenza Picena), per cui la notifica doveva essere effettuata in quel luogo. Denunciava altresì contraddizione della Corte territoriale circa la tempestività dell'appello e sosteneva che la nullità del procedimento avrebbe dovuto travolgere anche le statuizioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato che la notifica era stata effettuata nella mani del difensore d'ufficio dopo tentativi infruttuosi al domicilio eletto, che né il difensore né l'imputato avevano poi partecipato al dibattimento e che non risulta prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte di Faraldo. Applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 14573/2021) sulla necessità dell'effettività della conoscenza dell'atto, la Corte ha annullato la sentenza di primo grado e quella d'appello e ha revocato le statuizioni civili. Non ha disposto il rinvio per nuovo giudizio perché nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato, con conseguente impossibilità di riassumere il processo.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica all'avvocato dopo il vano tentativo al domicilio dichiarato; la decisione valuta la regolarità formale della notificazione ex art. 161(4) ma sottolinea che la validità sostanziale dipende dalla effettiva conoscenza dell'imputato del procedimento.
Richiamato dalle Sezioni Unite: la mancata notifica per irreperibilità attestata comporta, salvo casi di forza maggiore, la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161(4); tuttavia la Cassazione evidenzia che anche nel rispetto formale di art. 170 occorre verificare l'effettività della conoscenza.
artt. 157 e 159, cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di comunicazione del cambiamento di domicilio e delle particolarità di notifica: trovano applicazione laddove la mancata comunicazione del mutamento sia giustificata da caso fortuito o forza maggiore.
Norma collegata al processo in assenza: la Corte ricorda l'interpretazione delle Sezioni Unite che richiede l'effettiva conoscenza dell'imputato per ritenere legittima la celebrazione del processo in sua assenza.
Sentenza delle Sezioni Unite n. 14573 del 25/11/2021 (D.)
Principio chiave: la regolarità formale delle notifiche non è sufficiente; il giudice deve accertare che la mancata comparizione sia effetto di una libera scelta dell'imputato, ossia che questi abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium; in assenza di prova di consapevolezza, la celebrazione del processo in sua assenza è nulla e le sentenze vanno annullate.
Massime di principio
- La notifica all'avvocato ai sensi dell'art. 161(4) è formalmente valida dopo vano tentativo al domicilio eletto, ma la sua efficacia sostanziale dipende dalla prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Se risulta che né l'imputato né il difensore nominato hanno effettivamente preso parte al processo e non vi è prova che il difensore abbia instaurato un rapporto informativo con l'assistito, il processo celebrato in assenza può essere annullato per mancata conoscenza della vocatio in iudicium.
- Quando sussistono indicazioni precise di un nuovo indirizzo di residenza, gli orientamenti della giurisprudenza sono contrastanti: prevale un orientamento che ammette la consegna al difensore se la domiciliazione non è stata revocata formalmente; altro orientamento ritiene invece doverosa la notifica al nuovo domicilio per garantire l'effettiva conoscenza.
- La nullità del procedimento penale celebrato in assenza può travolgere anche le statuizioni civili accessorie; tuttavia, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, il giudice di legittimità può annullare senza rinviare per nuovo giudizio (impossibilità di riassunzione).
- Prassi consigliata: documentare con cura i tentativi di notifica, verificare e annotare le elezioni di domicilio e qualunque informazione sul cambiamento di residenza; assicurare che il difensore di ufficio prenda contatto effettivo con l'imputato o, se noto nuovo indirizzo, preferire la notifica in quel luogo per ridurre il rischio di nullità.
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