Cassazione Penale, Sentenza n. 25419/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, deducendo che l'omesso rilascio del mandato era dovuto all'irreperibilità di fatto dell'imputato e sollevando altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1‑quater c.p.p., che impedirebbe l'impugnazione degli imputati privi di fissa dimora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito un principio interpretativo: l'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. (che impone, per l'imputato proceduto in assenza, il deposito di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza) si applica alle impugnazioni delle sentenze, ma non alle impugnazioni in cassazione avverso le ordinanze di inammissibilità pronunciate de plano dal giudice d'appello (che sono provvedimenti preliminari emessi senza la citazione per udienza e senza una formale dichiarazione di assenza). Tuttavia il ricorso è stato comunque ritenuto manifestamente infondato: la questione di incostituzionalità proposta era già considerata manifestamente infondata dalla giurisprudenza; inoltre la pretesa irreperibilità dell'imputato era smentita dagli atti (nominativo del difensore di fiducia e elezione di domicilio nello studio dell'avv. Tuffali). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma come riferita esclusivamente alle impugnazioni delle sentenze: impone, per l'imputato proceduto in assenza, il deposito di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza a pena d'inammissibilità. Non può essere estesa alle ordinanze di inammissibilità pronunciate de plano.
D.Lgs. 10/10/2022 n. 150 (art. 33) e art. 89 comma 3 (norma transitoria)
Origine della novella che ha introdotto gli oneri formali dell'art. 581; la collocazione e la formulazione testuale restringono il campo applicativo alle sole sentenze.
art. 591 cod. proc. pen. (commi rilevanti)
Regola la declaratoria di inammissibilità con ordinanza anche d'ufficio (procedura de plano) nel giudizio di impugnazione; da ciò deriva che nelle ordinanze de plano manca la formale dichiarazione di assenza necessaria per far scattare gli oneri previsti dall'art. 581, comma 1‑quater.
art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare che, in mancanza degli oneri formali previsti, può operare la procedura de plano anche in cassazione per difensore non legittimato.
art. 420-bis commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento quando l'imputato non è presente all'udienza nonostante regolare citazione; la Corte osserva che tale fattispecie non è sovrapponibile al procedimento de plano dove manca la citazione e la dichiarazione di assenza.
Richiamato in relazione alla citazione per l'udienza del secondo grado: la mancanza della citazione nella procedura de plano fa venir meno i presupposti per l'applicazione degli oneri di cui all'art. 581, comma 1‑quater.
Citato per i casi in cui ordinanze possono essere impugnate unitamente a sentenze; la giurisprudenza ha ritenuto che gli oneri di art. 581 non operino per le ordinanze anche in tale contesto.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità/condanna.
Corte EDU, Sejdovic c. Italia (Grande Camera 1-3-2006)
Richiamata come valore interpretativo per sottolineare l'esigenza di assicurare che l'imputato sia consapevole del procedimento e possa esercitare effettivamente il diritto di difesa.
Costituzione (artt. 24, 27, 111)
Richiamati nella discussione sulla presunta illegittimità costituzionale degli oneri di legge: la Corte ritiene che le disposizioni impugnate regolano modalità procedurali e non ledono il diritto di difesa personale né la presunzione di non colpevolezza.
Massime di principio
- L'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. obbliga il deposito di un mandato specifico solo quando si impugnano sentenze nei confronti di imputati giudicati in assenza; non va esteso alle ordinanze di inammissibilità pronunciate de plano dal giudice d'appello.
- Le ordinanze di inammissibilità pronunciate de plano dal giudice d'appello sono adottate senza citazione per udienza e senza formale dichiarazione di assenza; perciò non sussiste il presupposto necessario per applicare gli oneri formali previsti per le impugnazioni delle sentenze.
- Se si assume l'impossibilità di ottenere il mandato per 'irreperibilità', va verificato documentalmente (es. nomina difensore di fiducia, elezione di domicilio): la mera asserzione di irreperibilità è insufficiente se gli atti mostrano contatti o domicilio elettivo.
- Le questioni di legittimità costituzionale degli oneri introdotti dal D.Lgs. 150/2022 sono, secondo la giurisprudenza recente, in generale manifestamente infondate; la norma è interpretata come disciplina delle modalità di esercizio dell'impugnazione, non come limitazione del diritto di impugnare.
- Prassi consigliata: se si impugna contro una sentenza resa in assenza dell'imputato, bisogna procurarsi e depositare il mandato post‑sentenza; se si impugna un'ordinanza de plano, concentrare i rilievi sulla correttezza della declaratoria di inammissibilità e sulla regolarità formale del provvedimento.
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