Cassazione Penale, Ordinanza n. 17720/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero dirette contro valutazioni di merito relative al trattamento sanzionatorio e quindi non consentite nel giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza indicata in epigrafe. Dalla motivazione emerge che le censure riguardavano esclusivamente la determinazione del trattamento punitivo. La Corte rileva che tali doglianze non sono deducibili in sede di legittimità quando investono una valutazione di merito, soprattutto se la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. Non emergono dal testo altri profili fattuali o altri capi di imputazione.
Norme richiamate
viene richiamato quale norma che disciplina le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza di vizi di legittimità, mirino in realtà a contestare la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio.
- La motivazione sulla determinazione della pena non è censurabile in cassazione quando sia logicamente coerente, sufficiente e abbia esaminato le deduzioni difensive rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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