Cassazione Penale, Sentenza n. 45259/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era imputato per peculato, contestandogli di essersi appropriato, in concorso con il curatore, di somme prelevate dalla massa attiva del fallimento della società SICALF s.p.a. La Corte di appello di Roma aveva dichiarato non doversi procedere per i reati contestati ai capi 6) e 7) perché estinti per prescrizione. Scardaccione ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione di norme processuali e inutilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria Trapanese, che avrebbe riferito dichiarazioni raccolte a sommarie informazioni senza che fosse decisa l'escussione della fonte primaria (contestazione sulla corretta applicazione degli artt. 507, 195 e 351 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica dei fatti in ordine al delitto di peculato (con riferimento alla disponibilità dei beni del curatore ex artt. 31-34 legge fallimentare e alla possibilità che i fatti rientrino invece nella truffa); (3) vizio di motivazione in relazione alla dichiarata nullità dell'ordinanza del Tribunale che aveva revocato l'ammissione dei testi della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte di appello, i motivi proposti dal ricorrente richiedevano accertamenti e valutazioni di merito (formazione della prova, ricostruzione fattuale, presunte nullità processuali) incompatibili con la natura meramente constatativa richiesta quando si impugna una pronuncia basata su una causa di estinzione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (ex multis, Sez. U., n. 35490/2009) secondo cui l'assoluzione “per manifesta insussistenza” o la constatazione di cause estintive può essere pronunciata solo se l'evidenza è ictu oculi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riferimento procedurale richiamato nella discussione sull'escussione delle fonti; la questione è stata valutata come parte di un problema di formazione della prova che richiederebbe accertamenti non compatibili con l'ambito di controllo di Cassazione in presenza di estinzione del reato.
Richiamato in relazione alla regolarità dell'ordinanza che avrebbe dovuto disciplinare l'escussione delle fonti: la Corte ha ritenuto la questione incidentale rispetto all'oggetto della cassazione dichiarata inammissibile.
Norma sulle sommarie informazioni; la testimonianza che riportava dichiarazioni raccolte ai sensi di tale norma è stata contestata dal ricorrente, ma la valutazione su tali aspetti richiede esame probatorio.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza di legittimità: la sentenza di assoluzione per causa di non punibilità può essere pronunciata solo quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione di mera constatazione).
artt. 31-34 legge fallimentare
Richiamati nella contestazione circa la disponibilità delle somme da parte del curatore: la questione sulla tempistica della disponibilità (prima o dopo l'autorizzazione del giudice) incide sulla qualificazione del fatto (peculato vs truffa) e richiede accertamenti di fatto.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettannanti)
Giurisprudenza di principio invocata dalla Corte: distingue tra assoluzione per insufficienza/contraddittorietà della prova e assoluzione per manifesta insussistenza o causa estintiva; quest'ultima richiede evidenza 'ictu oculi' e non può fondarsi su valutazioni probatorie complesse.
Massime di principio
- Quando la fase di merito si conclude con una dichiarazione di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può essere limitata nel sindacare fatti che richiedono accertamenti probatori approfonditi: motivi che comportano valutazioni di merito sono spesso inammissibili.
- I ricorsi che impugnano questioni di formazione della prova, contraddittorietà delle acquisizioni o fatti controversi devono essere solitamente proposti quando non si accetta la causa estintiva; se si pretende la remissione della contestazione di merito occorre, in casi del genere, rinunciare all'eccezione di estinzione per permettere l'esame della vicenda nel merito.
- Per contestare la regolarità di escussioni testimoniali o l'ammissione/ammissività di mezzi istruttori è necessario che il profilo sia risolvibile mediante controllo giuridico immediato; se la questione presuppone accertamenti fattuali la cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile.
- La differenza tra reati come il peculato e la truffa può dipendere in modo decisivo dalla tempistica della 'disponibilità' del bene da parte del curatore o di altri soggetti; accertare tale temporalità è una questione di fatto che normalmente non può essere risolta in sede di legittimità quando il procedimento è estinto.
- Se si vuole ottenere un controllo pieno sulle questioni probatorie o di fatto, il rimedio corretto può essere quello di rifiutare o non invocare l'effetto estintivo (es. non avvalersi della prescrizione) in modo da consentire il pieno esame del merito nei gradi superiori.
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