Cassazione Penale, Sentenza n. 15416/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e al concorso nel reato; contestata la valorizzazione, da parte del Tribunale e della Corte d'Appello, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e delle intercettazioni come prova di partecipazione all'associazione mafiosa, nonostante che per gli stessi fatti (omicidio Borzacchiello e un episodio di estorsione) l'imputato fosse stato assolto; dedotta altresì la violazione del principio di irretroattività rispetto all'innalzamento del minimo edittale (legge 24/7/2008 n.125, conversione d.l. 23/5/2008 n.92) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi (relativi alla insufficiente e contraddittoria motivazione sulla partecipazione associativa) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto che gli elementi ritenuti decisivi (presenza ai festeggiamenti, conversazioni intercettate, dichiarazioni di collaboratori) non chiariscano se l'attività del Di Fiore costituisse un apporto stabile all'organizzazione mafiosa o, piuttosto, una posizione di mera contiguità/connivenza e vantaggio personale; tale mancata specificazione rendeva la motivazione insufficiente. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio (minimo edittale e attenuanti), è stato assorbito.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata richiedendo, per la configurabilità del reato associativo di tipo mafioso, non solo la condivisione degli scopi e il vantaggio derivante, ma un apporto stabile e concreto all'attività e ai fini dell'organizzazione; mere connivenza, conoscenza o benefici personali non sono sufficienti senza prova di un contributo stabile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la strutturazione e illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione (regole di enunciazione dei motivi)
legge 24/7/2008 n.125 (conversione d.l. 23/5/2008 n.92)
Riferimento alla modifica della cornice edittale (innalzamento del minimo); il ricorrente ha contestato che la Corte abbia applicato una cornice più severa in violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole; la Suprema Corte ha però assorbito questa questione avendo accolto i motivi di merito
Cass. n. 36598 del 27/5/2021
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per distinguere tra mera condivisione del progetto criminoso e l'effettivo apporto stabile richiesto per la responsabilità associativa
citazioni della sentenza impugnata
"non viveva di stipendio di camorra"; "l'associazione, d'altro canto, affermava la sua forza e la sua capacità di intimidazione proprio attraverso le attività estorsive (imposizione dei prodotti caseari, blocco dei cantieri edili, etc.) cui il Di Fiore forniva un preciso apporto (indicando i suoi debitori, gli esercenti cui imporre l'acquisto dei prodotti caseari, i concorrenti da eliminare)"
Frasi della motivazione della Corte d'Appello che la Cassazione ha ritenuto insufficientemente sviluppate: la semplice affermazione di una "strumentalità" delle condotte rispetto agli interessi personali dell'imputato non chiarisce in quale misura esse costituissero un contributo stabile all'organizzazione
Massime di principio
- Per la configurazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) è necessario provare un apporto stabile e concreto all'organizzazione; conoscenza, vantaggi o connivenza non sono di per sé sufficienti
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni richiedono congruenza e riscontri: contraddizioni o assoluzioni per singoli reati possono indebolire la valutazione complessiva della partecipazione associativa
- Non è sufficiente dimostrare che l'imputato abbia beneficiato dell'intimidazione del clan: il giudice deve specificare in che termini l'attività dell'imputato abbia rafforzato o reso più efficace l'organizzazione
- Errori o lacune nella motivazione che non distinguono tra contiguità/connivenza e apporto stabile obbligano l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio
- Sulle questioni di trattamento sanzionatorio (applicazione di modifiche normative e riconoscimento delle attenuanti) va fatto sempre riferimento alla legge vigente al momento dei fatti (principio di irretroattività); tali profili possono però risultare assorbiti se vengono accolti i motivi di merito
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