Cassazione Civile, Ordinanza n. 28661/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello erariale avverso la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente, relativa a un avviso di liquidazione per imposta di registro collegato alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Napoli. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato errore processuale della CTR per avere ritenuto tardivo l'appello, sostenendo che la consegna dell'atto al servizio postale il 29 gennaio 2018 fosse tempestiva perché il termine di scadenza cadeva di sabato e, ratione temporis, operava la proroga prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. Con il secondo motivo ha dedotto che, pur avendo dichiarato inammissibile l'appello, la CTR avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul merito delle censure proposte contro la sentenza di primo grado, lamentando omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto fondata la doglianza sulla tempestività dell'appello, osservando che, cadendo il termine di scadenza di sabato, trovava applicazione la proroga al primo giorno non festivo prevista dall'art. 155 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; inoltre, la stessa controparte aveva ammesso la tempestività dell'impugnazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia: una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello, il giudice d'appello esaurisce la propria potestas iudicandi e non ha obbligo né facoltà di esaminare il merito, sicché l'assenza di una decisione sul merito non è censurabile come omissione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del vizio processuale denunciato con entrambi i motivi di ricorso.
"Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo."; "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato."
nel testo applicabile ratione temporis, il termine processuale scadente di sabato è prorogato al primo giorno non festivo, con conseguente tempestività della notificazione/esecuzione dell'atto il lunedì successivo.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Quando il termine per impugnare o compiere un atto processuale scade di sabato, opera la proroga al primo giorno non festivo prevista dall'art. 155 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, con conseguente tempestività dell'atto compiuto nel primo giorno utile successivo.
- Se il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione, esaurisce la propria potestas iudicandi sul merito e non ha né l'obbligo né la facoltà di pronunciarsi sulle questioni di merito riproposte; l'assenza di una decisione sul merito non integra omessa pronuncia.
- La censura per omessa pronuncia non è configurabile quando la mancata decisione sul merito discende coerentemente da una pronuncia preliminare di inammissibilità che impedisce l'esame delle questioni sostanziali.
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