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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2793/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

A.M.A. S.p.A. ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza del 25/05/2022 (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a Bretti, Di Cataldo, Shahini e Somildoc) per ottenere la condanna degli imputati alla rifusione delle spese del giudizio. Il G.U.P. aveva dichiarato inammissibile la prima istanza (24/02/2023) ritenendo A.M.A. assente nel procedimento definito ex art. 444 c.p.p., aveva respinto una successiva istanza ex art. 130 c.p.p. (03/03/2023) perché già decisa, e aveva rigettato una ulteriore richiesta di riesame (08/03/2023) ritenendo che la nota spese non fosse stata depositata nel fascicolo autonomo costituito dopo lo stralcio. A.M.A. ha dedotto in cassazione che la nota spese era invece stata depositata il 24/11/2021 prima della separazione delle posizioni e che il G.U.P. avrebbe potuto liquidare le spese anche senza un nuovo deposito; ha lamentato l'inosservanza degli artt. 444 e 130 c.p.p. e chiesto l'annullamento delle ordinanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio le tre ordinanze impugnate perché adottate de plano (senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti) e quindi affette da nullità ex art. 178 c.p.p.. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, ufficio G.I.P., perché proceda previa fissazione della camera di consiglio con partecipazione delle parti interessate per consentire il corretto esame delle deduzioni della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la giurisprudenza richiamata ammette che, se il giudice omette di condannare l'imputato alla rifusione delle spese della parte civile, possa essere esperita la procedura di correzione di errore materiale salvo che vi siano ragioni giustificative per la compensazione delle spese

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma invocata per le istanze di correzione di errori materiali o per rimedi procedurali; nel caso è stata utilizzata dalla parte civile per chiedere la rettifica della sentenza rispetto alla liquidazione delle spese

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata per escludere che il caso rientrasse nelle ipotesi che impediscono il riesame della statuizione sulle spese in sede di patteggiamento

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Disciplina la nullità degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che le ordinanze adottate de plano senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti siano affette da nullità di ordine generale ai sensi di questa norma

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U n. 7945/2008; Sez. 5 n. 50066/2016; Sez. 6 n. 22527/2019; Sez. 4 n. 8612/2022)

    La giurisprudenza consolidata ammette l'uso della correzione di errore materiale per sanare l'omessa statuizione sulla rifusione delle spese della parte civile in caso di patteggiamento, ma richiede il rispetto delle garanzie procedurali (camera di consiglio e partecipazione delle parti); la sentenza cita inoltre pronunce che dichiarano la nullità di provvedimenti adottati de plano

Massime di principio

  • Se in una sentenza di patteggiamento il giudice omette di liquidare le spese della parte civile, è possibile chiedere la correzione di un errore materiale per ottenere la rifusione delle spese, salvo che il giudice abbia motivatamente compensato le spese
  • Le istanze di correzione di errore materiale devono essere decise assicurando la fissazione della camera di consiglio e la partecipazione/avviso alle parti; provvedimenti adottati de plano senza tali garanzie sono nulli
  • La presentazione di una nota spese prima di uno stralcio o della formazione di un fascicolo autonomo può essere rilevante, ma la sua efficacia va verificata con un pronunciamento motivato che tenga conto del contraddittorio tra le parti
  • La mancata opposizione da parte dei difensori degli imputati alla liquidazione non sopperisce all'obbligo procedurale di garantire il contraddittorio: il giudice deve comunque valutare e motivare la decisione
  • In caso di annullamento per vizi procedurali la Corte può disporre la trasmissione al giudice di merito per un nuovo esame previa camera di consiglio con partecipazione delle parti

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