Cassazione Civile, Ordinanza n. 32662/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre applicato la regola sulle spese dei processi estinti, ponendole a carico della parte che le ha anticipate. Non è stata esaminata nel merito la censura proposta da Roma Capitale, perché la sopravvenuta definizione della controversia ha assorbito ogni ulteriore questione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tributario relativo all'ICI: la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esenzione ICI per abitazione principale, pur in relazione a immobile classificato A/10. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con versamento di quanto dovuto e deposito della documentazione prescritta. Roma Capitale aveva inoltre recepito, con deliberazione assembleare, la possibilità di aderire alla definizione delle controversie pendenti entro il termine indicato. Nessuna delle parti ha poi chiesto la trattazione entro il termine previsto dal comma 13 dell'art. 6.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia tributaria, una volta perfezionata con domanda e versamento di quanto dovuto, comporta l'estinzione del processo; in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto, non residuano ragioni per proseguire il giudizio.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 28 del 29 marzo 2019
Atto con cui Roma Capitale ha recepito la disciplina di definizione agevolata delle controversie pendenti, consentendo l'adesione entro il 31 maggio 2019.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata della lite tributaria e versa quanto dovuto, il giudizio pendente si estingue senza necessità di esame del merito.
- Se nessuna delle parti chiede la trattazione del processo entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata, il giudice deve dare immediata attuazione alla ratio legislativa di chiusura del contenzioso.
- Nei processi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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