Cassazione Civile, Ordinanza n. 25455/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La vicenda nasce da un’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per crediti derivanti da cartelle concernenti verbali per violazioni del codice della strada elevati da due comuni. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione dichiarando prescritti i crediti e compensando le spese. La sentenza era stata impugnata solo dalla parte opponente in punto di spese; il Tribunale, però, aveva riformato la decisione dichiarando la nullità di tutti gli atti del primo grado e della sentenza, assumendo che tra notifica dell’atto introduttivo e udienza fosse intercorso un termine inferiore a quello minimo di comparizione. Con l’unico motivo di ricorso si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 163-bis e 318 c.p.c., sostenendosi che nel giudizio davanti al Giudice di pace il termine libero applicabile è quello ridotto alla metà rispetto a quello ordinario, dunque 45 giorni, e che nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini; pertanto il termine nel caso concreto sarebbe stato rispettato e la dichiarazione di nullità del Tribunale erronea.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che nel procedimento davanti al Giudice di pace il termine libero tra notifica e comparizione deve essere non inferiore a 45 giorni, in ragione del rinvio dell’art. 318 c.p.c. all’art. 163-bis c.p.c. ridotto alla metà. Ha inoltre richiamato l’art. 164 c.p.c., applicabile anche al rito del Giudice di pace, per cui la citazione è nulla solo se il termine assegnato è inferiore a quello legale. Poiché dalla stessa sentenza impugnata risultava che la notifica era avvenuta il 5 luglio 2018 e l’udienza era stata fissata al 24 settembre 2018, il termine risultava rispettato; inoltre le opposizioni esecutive non sono soggette alla sospensione feriale. La Corte ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indica il rimedio di opposizione all’esecuzione proposto avverso l’intimazione di pagamento.
costituisce il parametro del termine minimo a comparire, richiamato per il rito dinanzi al Giudice di pace e ridotto alla metà.
nel procedimento davanti al Giudice di pace impone che tra notifica e comparizione intercorra un termine libero non minore di quello dell’art. 163-bis c.p.c. ridotto alla metà, quindi 45 giorni.
la citazione è nulla se è assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge; nel caso concreto la nullità è stata esclusa.
richiamato quale norma di rinvio che rende applicabile al procedimento davanti al Giudice di pace l’art. 164 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato come norma che disciplina la notificazione dell’atto introduttivo nel rito del Giudice di pace.
Massime di principio
- Nel rito davanti al Giudice di pace, il termine libero tra notificazione dell’atto introduttivo e udienza di comparizione è pari a 45 giorni, perché l’art. 318 c.p.c. rinvia all’art. 163-bis c.p.c. con riduzione alla metà.
- La nullità della citazione per difetto del termine a comparire sussiste solo quando il termine effettivamente assegnato sia inferiore al minimo legale; se il termine è rispettato, non può essere dichiarata la nullità degli atti introduttivi e di quelli consequenziali.
- Nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini processuali, sicché il computo del termine a comparire va effettuato senza tenerne conto.
- Il giudice dell’impugnazione non può rilevare una nullità processuale dell’atto introduttivo quando, dalla stessa sentenza impugnata, emerga che il termine minimo legale è stato rispettato.
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