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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10959/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. sostenendo che la sentenza irrevocabile di condanna (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 17/06/2019) era fondata su atti notificati in modo illegittimo. In particolare, contestava l'assunto della Corte di appello secondo cui egli avrebbe eletto domicilio durante le indagini (a San Marcellino, Via Lazio 16), sicché la notifica del decreto che dispone il giudizio del 23/03/2018, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore d'ufficio per sopravvenuta irreperibilità, sarebbe stata regolare. Il ricorrente rilevava invece che nel fascicolo non risultava il verbale di elezione di domicilio, e quindi la notifica e gli atti successivi potevano essere viziati, con violazione degli artt. 581 e 606 c.p.p. e dei principi ex art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha constatato che dal fascicolo non emergeva la documentazione della presunta elezione di domicilio richiamata dalla Corte di appello e che non era stata effettuata un'adeguata verifica sulla conoscenza o conoscibilità del procedimento da parte del ricorrente. Ha richiamato l'obbligo del giudice dell'esecuzione di compiere accertamenti ex art. 666, comma 5, c.p.p., il principio secondo cui l'onere dell'attore è di allegazione e non di prova piena, e i principi posti dall'art. 6 CEDU circa la necessità di un atto formale idoneo a informare l'imputato. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio conforme ai principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per chiedere la rescissione del giudicato: la Corte ha ritenuto necessario riesaminare la sequenza procedimentale per verificare l'eventuale nullità della procedura comunicativa che ha portato alla sentenza irrevocabile.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (effettuata il 20/03/2015): evidenzia che tale notifica è presente in atti, ma non sostituisce la documentazione della elezione di domicilio.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Norma che autorizza la notifica al difensore d'ufficio quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha sottolineato che la legittimità di tale notifica dipende dalla prova della irreperibilità e/o della valida elezione di domicilio.

  • art. 97, comma 1, c.p.p.

    Richiama la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha verificato che la notifica al difensore d'ufficio era stata eseguita, ma ha ritenuto insufficiente la documentazione che giustificasse la notifica ex art. 161, comma 4.

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    Individuato come obbligo del giudice di eseguire accertamenti sui fatti prospettati dalla difesa; la Cassazione ha rilevato che tali accertamenti non sono stati compiuti adeguatamente dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla violazione di legge del provvedimento impugnato; la Corte ha valutato il rispetto delle regole processuali relative alla formazione del giudicato e alla legittimità degli atti di comunicazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato tra le norme invocate per dedurre violazione di legge; la Corte ha esaminato i motivi di ricorso includendo questioni di nullità e vizi procedurali attinenti al giudizio di merito.

  • art. 6 CEDU

    Principio fondamentale richiamato dalla Corte: l'imputato deve avere una conoscenza certa e formale della pendenza del processo e della natura delle accuse; la mancanza di atti formali idonei può violare il diritto alla difesa e rendere illegittimi gli atti successivi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 23948/2019; Sez. U. n. 15498/2020 e altre)

    Giurisprudenza consolidata usata come parametro interpretativo: sottolinea l'obbligo di accertamento del momento in cui l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento e la necessità che il giudice valuti adeguatamente le allegazioni difensive.

Massime di principio

  • La notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima solo se sussistono elementi che dimostrino l'irreperibilità dell'imputato o la valida elezione di domicilio; la mera assunzione non è sufficiente.
  • Chi invoca la nullità o la rescissione del giudicato ha l'onere di allegare i fatti rilevanti (es. assenza di elezione di domicilio documentata), ma non quello di provare pienamente: spetta al giudice compiere gli accertamenti previsti (art. 666, comma 5, c.p.p.).
  • Se dal fascicolo non risulta la prova della elezione di domicilio o dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, le successive notifiche e gli atti derivati possono essere nulli e rendere necessario il riesame del giudizio.
  • L'art. 6 CEDU impone che l'accusa sia notificata in modo formale, chiaro e comprensibile: una conoscenza vaga o non ufficiale della pendenza del procedimento non soddisfa gli standard di legittimità richiesti dal diritto alla difesa.
  • In caso di dubbio sulla regolarità delle comunicazioni processuali, il rimedio giustiziale idoneo può essere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., con rinvio per nuovo esame, se emerge che l'imputato non ha avuto reale o conoscibile possibilità di difendersi.
  • Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi ad accogliere affermazioni non documentate sulla posizione dell'imputato: deve verificare i documenti, le notifiche e gli eventuali verbali di elezione di domicilio prima di respingere un'istanza di rescissione.

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