Ordinanza n. 2518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Calabria, sede di Catanzaro, Sez. I, n. 827 del 5 maggio 2026, con la quale è stato annullato il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, del 19 maggio 2025, di compatibilità ambientale con prescrizioni del progetto presentato da PLT Energia s.r.l. in relazione all'impianto eolico denominato "Terranova".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, n. 827 del 5 maggio 2026, che aveva annullato il decreto ministeriale di compatibilità ambientale con prescrizioni relativo a un impianto eolico
Esito
Favorevole al resistente (società proponente)
Prevale il privato
La controversia
I Ministeri hanno proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva annullato il decreto di compatibilità ambientale con prescrizioni adottato congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della cultura. In sede cautelare hanno chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo emerge che la controversia riguarda la particolarità dell'iter procedimentale seguito e il contraddittorio procedimentale, poiché la società proponente aveva comunque presentato osservazioni in tempo utile per il loro esame prima dell'adozione del provvedimento. La società si è costituita e ha proposto appello incidentale; la Regione Calabria e il Comune di Corigliano-Rossano non si sono costituiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare dei Ministeri, ritenendo che le loro deduzioni non fossero prima facie idonee a scalfire la tenuta motivazionale della sentenza impugnata. Ha valorizzato sia la particolarità dell'iter procedimentale sia l'avvenuta presentazione, da parte della società, di osservazioni in tempo utile per il loro esame ai fini dell'adozione del provvedimento. La sentenza di primo grado resta quindi esecutiva nelle more della definizione dell'appello principale e dell'appello incidentale, mantenendo intatto il suo effetto conformativo: l'amministrazione dovrà riattivare il contraddittorio procedimentale in sede di riedizione del potere. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della decisione cautelare in appello; il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere negata quando le deduzioni dell'appellante non appaiano prima facie idonee a superare la motivazione della sentenza impugnata.
- La presentazione di osservazioni da parte dell'interessato in tempo utile per il loro esame prima dell'adozione del provvedimento costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della tenuta della decisione concernente il contraddittorio procedimentale.
- Quando viene respinta la sospensione della sentenza di primo grado, resta fermo, nelle more dell'appello, l'effetto conformativo della pronuncia, compreso l'obbligo dell'amministrazione di riattivare il contraddittorio procedimentale nella riedizione del potere.
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