Ordinanza n. 1855/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento 1) degli esiti delle prove scritte svolte il 20.01.2026 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 - N. 30 unità di Funzionario economico-finanziario-contabile, per come resi noti nell’area riservata di “concorsi Smart” il 27.01.2026, nelle parti ritenute lesive; 2) delle prove stesse nelle parti in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione delle prove scritte di parte ricorrente; c) le graduatorie di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso dei ricorrenti; f) diario d’esame e istruzioni per la prova scritta, se ritenute lesivi; per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al riesame e rettifica in melius dei punteggi delle prove scritte del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarati idonei nonché ammessi al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti delle prove scritte e quesiti della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di funzionari economico-finanziario-contabili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli esiti delle prove scritte del concorso, i quesiti contestati, i verbali di formulazione e approvazione dei quiz, i verbali di correzione, nonché gli ulteriori atti della procedura, chiedendo l’annullamento degli atti lesivi, l’accertamento del diritto al riesame e alla rettifica in melius dei punteggi e la conseguente ammissione al successivo step procedurale. In via cautelare hanno dedotto l’ambiguità e l’erroneità di alcuni quesiti: uno relativo all’acquisto anche in presenza di aumento dei prezzi, ritenuto riconducibile dai giudici all’ipotesi di domanda rigida; uno concernente il corrispettivo del bene o servizio inferiore al costo di produzione, ritenuto riferibile alla nozione di prezzo politico; e uno relativo alla distinzione tra turista ed escursionista, per il quale la risposta “non pernottare nel luogo visitato” è stata ritenuta oggettivamente corretta secondo la materia di economia del turismo. I ricorrenti hanno inoltre chiesto lo stralcio del rapporto informativo depositato da Formez PA.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente la richiesta di stralcio del rapporto informativo, ritenendo che si trattasse di una relazione elaborata da un’amministrazione dotata di specifiche competenze tecniche, regolarmente costituita in giudizio, e fatta propria dall’Avvocatura dello Stato mediante la produzione processuale. In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto, con valutazione sommaria e senza esaminare eventuali profili di inammissibilità, che i quesiti contestati non presentassero l’ambiguità o l’erroneità dedotte. Ha rilevato che il riferimento all’acquisto nonostante l’aumento dei prezzi indicava chiaramente la domanda rigida; che la formulazione esatta del quesito relativo al corrispettivo inferiore al costo di produzione conduceva univocamente alla nozione di prezzo politico; e che la risposta relativa al mancato pernottamento era corretta secondo la nozione tecnica di escursionista, mentre la risposta alternativa indicata dai ricorrenti non corrispondeva a una definizione tecnica. In assenza del fumus boni iuris, la domanda cautelare è stata respinta. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 1.000 euro complessivi di spese della fase cautelare, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha respinto la sospensione degli atti impugnati per carenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli atti impugnati presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; qualora, a un sommario esame, i quesiti di una prova concorsuale risultino univoci e tecnicamente corretti, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Nella valutazione della chiarezza di un quesito concorsuale occorre considerare il tenore complessivo della domanda e non singole espressioni isolate; un riferimento all’acquisto anche in presenza di aumento dei prezzi può univocamente descrivere l’ipotesi economica della domanda rigida.
- La formulazione esatta del quesito concorsuale deve essere valutata quale risultante dagli atti della procedura; il riferimento a un corrispettivo inferiore al costo di produzione può condurre univocamente alla nozione tecnica di prezzo politico.
- Nelle prove concorsuali relative all’economia del turismo, la risposta fondata sulla mancata effettuazione di un pernottamento nel luogo visitato è coerente con la nozione tecnica di escursionista, mentre una risposta non riconducibile a una definizione tecnica non può fondare il fumus boni iuris.
- Una relazione informativa elaborata da un’amministrazione regolarmente costituita e dotata di specifiche competenze tecniche può essere acquisita e valutata nel giudizio quando sia fatta propria dalla difesa erariale mediante la sua produzione processuale.
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