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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21543/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/12/2023 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di incidente probatorio proposta dal difensore di Dalal in vista di una eventuale istanza di revisione della sentenza irrevocabile di condanna (Tribunale di Marsala 08/03/2018, confermata dalla Corte di Appello di Palermo). L'incidente probatorio mirava ad assumere la dichiarazione di Vincenzo Piccone, referente del CAF che aveva compilato l'istanza per il patrocinio a spese dello Stato, il quale si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di indagini difensive; la difesa sosteneva che le dichiarazioni di Piccone e la registrazione allegata potevano costituire prova nuova idonea a fondare la revisione e che la Corte di Appello aveva anticipato un giudizio di merito esorbitando dal controllo di ammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata per vizio di incompetenza funzionale. Ha ritenuto che le richieste di attività giudiziarie prodromiche ad una eventuale domanda di revisione (quali l'incidente probatorio ai sensi dell'art. 391-bis) debbano essere proposte al giudice dell'esecuzione e non al giudice della revisione (Corte di Appello), salvo che sia già stata formalmente presentata la domanda di revisione. Perciò l'ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta era emessa da organo incompetente; la Cassazione ha annullato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente, individuato nel Tribunale di Marsala ex art. 665, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2000

    Norma sostanziale della condanna originaria: contestata omissione nella dichiarazione dei redditi ai fini del patrocinio a spese dello Stato (fatto per cui è stata emessa la sentenza irrevocabile).

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    comma 3 lett. d), comma 10, comma 11

    Regola l'incidente probatorio e la facoltà del teste di non rispondere: disciplina le indagini difensive e consente la richiesta di assumere in incidente probatorio dichiarazioni rese o omesse in sede di indagini difensive; la Cassazione chiarisce che le istanze ex art. 391-bis prodromiche alla revisione devono essere rivolte al giudice dell'esecuzione.

  • art. 327-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni difensive anche dopo il passaggio in giudicato per individuare elementi utili alla eventuale richiesta di revisione; legittima dunque l'attività esplorativa post‑incontestabilità ma non indica il giudice competente per le eventuali autorizzazioni.

  • art. 633 cod. proc. pen.

    Stabilisce le forme della domanda di revisione e il giudice competente per la revisione; la Corte sottolinea che la competenza della Corte di Appello come giudice della revisione opera solo dopo la presentazione della domanda di revisione.

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Indica i criteri per individuare la Corte di Appello competente per la revisione: rilevante per determinare che la competenza della corte della revisione si determina solo con la presentazione formale della domanda di revisione.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Individua il giudice dell'esecuzione competente una volta divenuta definitiva la sentenza; la Cassazione ha disposto che la trasmissione degli atti avvenga al Tribunale di Marsala in virtù di questa norma.

  • art. 391-quater, art. 367, art. 368, art. 391-septies cod. proc. pen.

    Norme citate come esempi di richieste che, se prodromiche alla revisione (es. rilascio documenti, accesso ai luoghi), devono essere decise dal giudice dell'esecuzione e non dal giudice della revisione.

Massime di principio

  • Le investigazioni difensive svolte dopo il passaggio in giudicato, quando richiedono l'intervento dell'autorità giudiziaria (es. incidente probatorio, autorizzazioni per prelievo su cose sequestrate, accesso a luoghi privati, richiesta di documenti alla pubblica amministrazione), devono essere proposte al giudice dell'esecuzione e non al futuro giudice della revisione, salvo che sia già stata presentata la domanda di revisione.
  • Il giudice della revisione entra in funzione solo dopo la formale presentazione della domanda di revisione: pertanto non è competente a decidere su istanze meramente prodromiche alla revisione quando la domanda non è stata ancora depositata.
  • Se un giudice incompetente decide su tali istanze, la pronuncia è annullabile per incompetenza funzionale; la Cassazione può rilevare tale vizio d'ufficio.
  • Nel vaglio di ammissibilità di una richiesta prodromica (es. incidente probatorio per reperire prova nuova ai fini di una futura revisione) il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a verificare la competenza e l'ammissibilità formale; eventuali valutazioni di merito sulla capacità della prova di sovvertire il giudicato vanno rimandate alla fase di revisione o all'assunzione effettiva della prova.
  • Quando il difensore trova che l'omissione nella dichiarazione sia dipesa dall'interpretazione fornita dall'ente che ha compilato l'istanza (es. CAF), ciò può rilevare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e giustifica l'espletamento di indagini difensive, ma tali indagini devono essere autorizzate dal giudice dell'esecuzione se richiedono atti giudiziari.

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