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Sentenza

Sentenza n. 1238/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: rifiuto tacito formatosi il 27 febbraio 2026 sull’istanza di accesso e nota comunale del 2 marzo 2026, relativa agli atti del procedimento di accertamento degli usi civici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accesso a tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di accertamento degli usi civici nel Comune di Orosei, con istanza via PEC del 28 gennaio 2026, poi integrata il 18 marzo 2026. Ha impugnato il rifiuto tacito formatosi il 27 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e la nota comunale del 2 marzo 2026, che aveva dato un riscontro solo parziale e tardivo. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità.

La decisione

Le parti hanno dichiarato in udienza camerale la cessazione della materia del contendere e ne hanno chiesto la declaratoria. Il Collegio ha accolto la richiesta, rilevando che il Comune ha compiutamente riscontrato l’istanza soltanto il 15 luglio 2026, in adempimento all’ordinanza istruttoria del TAR n. 922 del 15 giugno 2026. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda, considerato sia il ricorso notificato dopo il parziale accoglimento del 2 marzo 2026, sia il successivo riscontro completo reso solo in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il ricorso è proposto, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.

    Il provvedimento menziona questa disposizione per identificare il rifiuto tacito impugnato, ma non ne sviluppa un’interpretazione; la cessazione della materia del contendere è dichiarata in ragione del riscontro sopravvenuto del Comune.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata quale base processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere, dopo il riscontro completo sopravvenuto dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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