Ordinanza n. 2240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 1643/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo fondato sulla dichiarazione non veritiera relativa all’assenza di pendenze tributarie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Piemonte n. 1643/2025 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di primo grado. Nella fase cautelare ha contestato, per quanto emerge dall’ordinanza, la rilevanza delle pendenze tributarie e la conoscibilità degli accertamenti fiscali, sostenendo implicitamente l’insussistenza dei presupposti per il diniego di rinnovo. Il giudice ha rilevato che la società aveva dichiarato falsamente l’assenza di pendenze tributarie, senza previamente verificare la propria posizione fiscale, e che gli accertamenti tributari, la cui mancata notificazione non era stata contestata, dovevano ritenersi conosciuti dal rappresentante della società.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Con valutazione sommaria e riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito, ha considerato decisivo il fatto che la società avesse reso una dichiarazione non veritiera sull’assenza di pendenze tributarie, assumendosi il rischio derivante dalla mancata verifica preventiva della propria posizione fiscale. Ha inoltre condiviso la valutazione del TAR secondo cui gli accertamenti tributari, non contestati quanto alla mancata notificazione, erano comunque conoscibili dal rappresentante della società. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della limitata attività difensiva svolta dalle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello; nel caso concreto, la domanda di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando, a un sommario esame, non risulti il fumus boni iuris della pretesa impugnatoria.
- La dichiarazione dell’operatore economico circa l’assenza di pendenze tributarie è non veritiera quando il dichiarante omette di verificare previamente la propria posizione fiscale e sussistono accertamenti tributari riferibili alla società.
- L’operatore economico non può invocare la mancata notificazione degli accertamenti tributari, se tale circostanza non è contestata e gli accertamenti devono ritenersi conosciuti dal rappresentante della società.
- La condotta diligente richiesta all’operatore economico impone di verificare la propria posizione tributaria prima di rendere dichiarazioni amministrative aventi a oggetto l’assenza di pendenze fiscali.
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