Cassazione Penale, Ordinanza n. 12976/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse una mera riproposizione di questioni già valutate dalla Corte territoriale e, soprattutto, che sollecitasse una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, estranea al sindacato di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la penale responsabilità per rapina. La difesa ha dedotto una violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che la valutazione delle prove fosse erronea e che non emergesse in modo univoco la prova della minaccia e dell'intento di conseguire il definitivo impossessamento degli occhiali sottratti alla persona offesa. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza reiterava censure già esaminate e disattese nel merito, e mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità.
Norme richiamate
La censura fondata su questa norma non può essere utilizzata in cassazione per ottenere una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo di legittimità riguarda la coerenza tra motivazione e decisione, non un riesame del materiale probatorio.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle risultanze probatorie né la sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura, pur logicamente plausibile, del materiale processuale.
- Una doglianza che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza individuare specifiche e decisive carenze motivazionali, è inammissibile.
- Il controllo della Corte di cassazione investe il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto diretto tra prova e decisione.
- Quando l'imputato, nel contesto di una sottrazione, compie un gesto o una condotta oggettivamente idonea a ingenerare timore nella vittima e a coartarla a rinunciare alla restituzione del bene, la motivazione che ravvisa la minaccia funzionale al definitivo impossessamento è immune da censure meramente rivalutative in cassazione.
Come è indicizzato
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