Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51681/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di assoluzione del Giudice di pace. Due motivi: 1) omissione del giudice di pronunciare sulla richiesta dell'imputato di condanna della querelante alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento del danno; 2) la querela promossa dalla parte civile sarebbe stata caratterizzata da colpa grave, essendo l'accusa manifestamente ingiusta e quindi meritevole di condanna per responsabilità nella proposizione della querela.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Pur rilevando l'omessa espressa pronuncia del Giudice di pace sulla richiesta di rifusione delle spese e di risarcimento, la Cassazione ritiene che l'assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per insufficienza della prova. Tale formula assolutoria esclude di per sé la sussistenza della colpa grave della querelante e quindi la possibilità di condannarla alle spese o ai danni. Inoltre la Corte osserva che il rigetto implicito delle istanze risulta dalla struttura motivazionale complessiva della sentenza. Di conseguenza il ricorso è infondato e viene respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione invocati; la Corte esamina la fondatezza delle doglianze dedotte con riferimento alle norme procedurali richiamate.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sull'onere della prova; richiamata in relazione alla valutazione dell'insufficienza probatoria e alla contestazione di colpa della querelante.

  • art. 541, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle statuizioni collegate all'assoluzione e ai provvedimenti sulle spese.

  • art. 427, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Comma 2: dispone la condanna del querelante alla rifusione delle spese quando l'imputato è assolto perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso, salvo giusti motivi per la compensazione; comma 3: prevede il risarcimento dei danni in caso di colpa grave della parte offesa. La Corte ricorda che tale condanna non è automatica e richiede specifica motivazione sulla colpa.

  • art. 542 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 427 nel procedimento a querela di parte; richiamato per la disciplina delle conseguenze in caso di assoluzione.

  • art. 574, comma 2 e comma 3, cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione, da parte dell'imputato, delle disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande risarcitorie e di rifusione delle spese; la Corte chiarisce che tale impugnazione è proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Formula di assoluzione per insufficienza, contraddittorietà o incertezza della prova. La Corte interpreta che questa formula esclude la sussistenza della colpa grave della querelante e quindi la possibilità di condanna per spese o risarcimento.

  • art. 574 e art. 37, comma 2, D.Lgs. 274/2000

    Riferimenti alla disciplina speciale del procedimento davanti al giudice di pace e alle modalità di impugnazione delle decisioni in quella sede; la Corte spiega l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale in mancanza di specifiche previsioni.

  • art. 2 D.Lgs. 274/2000

    Stabilisce che nel procedimento davanti al giudice di pace si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale per quanto non previsto nel decreto; usato per collegare la disciplina delle impugnazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese di Cassazione.

  • Sentenze Corte Costituzionale nn. 180 e 423 del 1993

    Richiamate per il principio secondo cui la condanna del querelante alle spese non è automatica allorché vi sia assoluzione, ma richiede un atteggiamento colposo nella proposizione della querela.

Massime di principio

  • Un'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2 (insufficienza o contraddittorietà della prova) rende difficoltosa e in genere incompatibile la condanna del querelante alle spese o al risarcimento: non si presume la colpa grave dalla semplice assoluzione per dubbio probatorio.
  • La condanna del querelante alla rifusione delle spese o al risarcimento richiede un giudizio motivato sulla sussistenza della colpa o della colpa grave nel porre la querela; non è automatica e va valutata in base al comportamento tenuto al momento della denuncia/querela.
  • L'omessa pronuncia del giudice di pace su istanze dell'imputato assolto è impugnabile, ma l'omissione può ritenersi superata se la decisione, nella sua motivazione complessiva, mostra implicitamente il rigetto delle domande.
  • In procedimenti davanti al giudice di pace si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale e le regole di impugnazione devono essere considerate alla luce del D.Lgs. 274/2000.
  • Per ottenere condanne per 'lite temeraria' o risarcimento occorre provare non solo l'inesattezza dell'accusa a posteriori, ma che la querela sia stata proposta con negligenza grave, leggerezza o temerarietà al momento dell'esercizio del diritto di querela.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.