Ordinanza n. 65/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-(all. 1 e all. 1.1), avente ad oggetto la "sospensione immediata dell'attività della comunità familiare multiutenza complementare denominata ALBA", notificato l’11.2.2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusa la nota prot. n. -OMISSIS-del 28/05/2025 del Settore Welfare (all 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di sospensione immediata dell'attività di una comunità familiare multiutenza complementare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale notificata l'11 febbraio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti e connessi, inclusa una nota del Settore Welfare. Sono stati dedotti quattordici motivi, tra cui l'errata o incompleta identificazione della destinataria dell'atto, vizi relativi alla contestata mancanza dei requisiti organizzativi minimi previsti dal punto 5.6.6 dell'Allegato A al Regolamento regionale n. 22/2019, l'assenza dei requisiti professionali di educatore in capo alla ricorrente o ad altro adulto operante nella struttura, la mancata affiancamento da parte di un educatore secondo il piano personalizzato, l'illegittimità dell'esercizio dei poteri di vigilanza successivamente alla presentazione della SCIA e l'irregolarità della notificazione dell'ordinanza a un tecnico esterno privo di poteri rappresentativi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo infondati i motivi esaminati. Ha rilevato che l'ordinanza identifica esattamente la ricorrente sia nella motivazione sia nel dispositivo. Ha ritenuto non contestabile, allo stato degli atti, la mancanza dei requisiti minimi organizzativi previsti dal punto 5.6.6 dell'Allegato A al Regolamento regionale n. 22/2019, non risultando che la ricorrente o altra figura adulta possedesse i requisiti di educatore né che fosse presente un educatore secondo quanto previsto dal piano personalizzato; il punto 1.3.7 del medesimo Allegato individua i requisiti professionali dell'educatore. Ha inoltre affermato che la presentazione della SCIA non impedisce il successivo esercizio dei poteri ordinari di vigilanza e controllo previsti dagli artt. 15 e 16 del Regolamento regionale, compresi gli ordini di sospensione e cessazione immediata dell'attività. La notificazione a un tecnico esterno non incide sulla validità dell'ordinanza, poiché la ricorrente ne ha comunque avuto piena conoscenza, come dimostrato dalla sua impugnazione. Poiché mancava il fumus boni iuris, il TAR ha ritenuto non necessario procedere a una diversa valutazione cautelare e ha rigettato la domanda ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha posto le spese della fase cautelare a carico della ricorrente, liquidandole in 800 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Ritenuto che l’assenza di uno dei due requisiti prescritti dall’art. 55 c.p.a. impone il rigetto della domanda cautelare
La tutela cautelare richiede la sussistenza congiunta dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris; la carenza di uno di essi conduce al rigetto della domanda.
artt. 15 e 16 Regolamento regionale n. 22/2019
la presentazione della SCIA non esclude il successivo esercizio degli ordinari poteri di vigilanza e controllo previsti dagli artt. 15 e 16 del citato Regolamento Regionale
La SCIA non preclude i successivi controlli amministrativi né l'adozione di ordini di sospensione o cessazione immediata dell'attività.
punto 5.6.6 dell’Allegato A al Regolamento regionale n. 22/2019
mancanza dei Requisiti minimi organizzativi previsti al punto 5.6.6 dell’Allegato A al Regolamento Regionale n. 22/2019
La struttura deve rispettare i requisiti minimi organizzativi previsti dalla disciplina regionale; la loro mancanza può fondare l'ordine di sospensione dell'attività.
punto 1.3.7 dell’Allegato A al Regolamento regionale n. 22/2019
indica i requisiti di cui deve essere in possesso l’“educatore”
La disciplina regionale individua specifici requisiti professionali per la figura dell'educatore, necessari ai fini dell'organizzazione della struttura.
Ritenuto di dover porre le spese della presente fase del giudizio a carico di parte ricorrente, secondo la regola della soccombenza (art. 57 c.p.a.)
Le spese della fase cautelare sono poste a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La presentazione di una SCIA non sottrae l'attività ai successivi poteri ordinari di vigilanza e controllo dell'amministrazione previsti dalla disciplina di settore, né impedisce l'adozione di provvedimenti di sospensione o cessazione immediata quando siano accertate violazioni dei requisiti prescritti.
- La mancanza dei requisiti minimi organizzativi e professionali richiesti dalla disciplina regionale per una struttura sociale può giustificare, in sede cautelare, la valutazione negativa del fumus boni iuris dell'impugnazione proposta contro l'ordine di sospensione dell'attività.
- La notificazione di un provvedimento amministrativo a un soggetto privo di poteri di rappresentanza non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto quando il destinatario ne abbia comunque avuto piena conoscenza, comprovata dalla tempestiva impugnazione.
- L'esatta identificazione del destinatario dell'ordine, risultante sia dalla motivazione sia dal dispositivo, esclude il vizio derivante dall'asserita erronea individuazione della parte onerata.
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