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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06349/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna per il delitto aggravato di rissa. Con un unico motivo ha denunciato la violazione di legge penale in relazione alla sussistenza del fatto, contestando la ricostruzione dei giudici di merito. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo privo di specificità, perché sostanzialmente volto a censurare la motivazione della sentenza impugnata e a reiterare doglianze già dedotte in appello, senza indicare un effettivo travisamento della prova e finendo per sollecitare una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla valutazione della prova, in quanto il ricorrente mirava a una diversa ricostruzione del fatto; la Corte non affronta però una specifica questione applicativa della norma.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a reiterare le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La doglianza sulla sussistenza del fatto deve essere sorretta da specificità e, quando si contesta l'apprezzamento probatorio, occorre dedurre un effettivo travisamento della prova, non potendosi in sede di legittimità sollecitare un nuovo giudizio di merito.
  • L'inammissibilità manifesta del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRissa
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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