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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28771/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la condanna e rideterminato la pena nei termini richiesti dalle parti. Con l'unico motivo di ricorso ha contestato l'affermazione della responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso investe profili non deducibili, in quanto attinenti a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a censure sulla pena che non si traducono in illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano. Richiama il principio per cui, nel giudizio conseguente a concordato ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il concordato in appello; la decisione conferma che, una volta definito il giudizio con tale rito, non possono essere devolute in cassazione censure incompatibili con i motivi rinunciati o con l'accordo sulla pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che è inammissibile dolersi in cassazione della mancata verifica delle cause di proscioglimento quando la censura non sia compatibile con il perimetro del concordato e non emerga una chiara evidenza liberatoria.

  • art. 592 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, non sono deducibili censure che ripropongano motivi rinunciati o che si pongano in contrasto con l'accordo raggiunto dalle parti.
  • La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente dedotta se non nei limiti in cui risulti immediatamente e ictu oculi una causa di proscioglimento non compatibile con l'esito concordato.
  • Le doglianze sulla pena sono ammissibili in cassazione solo quando denuncino illegalità della sanzione, cioè quando la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; restano invece inammissibili le mere contestazioni sul quantum concordato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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