Sentenza del 14/12/2017 n. 1551 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO Contributo unificato tributario - Reclamo avverso decreto presidenziale dichiarativo della inammissibilità del ricorso - Versamento - Obbligatorietà - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'atto di irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un ulteriore contributo unificato tributario dovuto per il reclamo ex art. 28 del d.lgs. n. 546/1992 contro il decreto presidenziale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. La società sosteneva che il reclamo non costituisse un autonomo grado di giudizio e che, pertanto, non fosse dovuto un nuovo contributo unificato; contestava inoltre la notifica dell'atto sanzionatorio e il relativo calcolo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello principale del Ministero, annullato la sentenza di primo grado e dichiarato legittimo l'atto di irrogazione della sanzione. Ha ritenuto che l'invito al pagamento e il successivo atto sanzionatorio siano atti autonomi, soggetti a diverse regole di notificazione: l'invito va notificato presso il domicilio eletto, mentre la sanzione va notificata al domicilio del trasgressore. Il reclamo ex art. 28 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura impugnatoria ed è qualificabile come autonomo grado di giudizio, sicché è dovuto un ulteriore contributo unificato. Nel caso concreto erano dovuti 30 euro di contributo, parametrati al valore della lite di 277,44 euro, oltre a 60 euro di sanzione, pari al 200% del contributo non versato. L'appello incidentale della società è stato rigettato, con condanna alle spese processuali di 300 euro e all'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione integralmente respinta.
Norme richiamate
Art. 28 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo (...) entro il termine perentorio di giorni trenta (...).
Il reclamo contro il decreto presidenziale di inammissibilità è uno specifico rimedio impugnatorio, diretto a ottenere il controllo e l'eventuale riforma del provvedimento presidenziale.
Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio (...) nel processo tributario.
Poiché il reclamo ex art. 28 ha contenuto impugnatorio e può essere qualificato come autonomo grado di giudizio, esso richiede il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Art. 14, commi 1 e 3-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La parte che per prima si costituisce in giudizio (...) è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
Il contributo deve essere versato dalla parte che introduce la fase processuale; nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello.
Art. 16 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il mancato pagamento del contributo unificato comporta il recupero dell'importo dovuto, oltre a sanzioni e interessi.
Art. 248, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'invito [al pagamento] è notificato (...) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.
La regola del domicilio eletto riguarda l'invito al pagamento, che è un atto prodromico, e non si estende automaticamente al successivo atto autonomo di irrogazione della sanzione.
Art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'atto di contestazione o irrogazione della sanzione deve essere notificato al trasgressore secondo le regole proprie dell'atto sanzionatorio, in assenza di una diversa disciplina speciale.
Artt. 7 e 16 del d.lgs. n. 472/1997 e Circolare MEF n. 1/DF del 2011
La sanzione per il mancato pagamento del contributo unificato può variare in funzione del ritardo; decorso il novantesimo giorno senza pagamento, può essere applicata la sanzione massima del 200% dell'importo dovuto.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di integrale rigetto dell'impugnazione proposta dalla parte privata, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Un reclamo tributario contro un decreto presidenziale di inammissibilità non è una semplice memoria difensiva, ma un autonomo rimedio impugnatorio; di conseguenza, di regola, richiede un nuovo contributo unificato.
- L'elezione di domicilio effettuata in un precedente giudizio produce effetti, normalmente, solo nell'ambito di quel procedimento e non si estende automaticamente a un successivo contenzioso avente a oggetto il recupero del contributo o l'irrogazione della sanzione.
- Occorre distinguere l'invito al pagamento, che ha natura prodromica e segue la disciplina speciale dell'art. 248 del d.P.R. n. 115/2002, dall'atto di irrogazione della sanzione, che è autonomo e deve essere notificato al trasgressore secondo le regole proprie degli atti sanzionatori.
- Il contributo unificato va determinato in relazione al valore della lite e deve essere corrisposto per ciascuna fase qualificabile come autonomo grado o procedimento impugnatorio.
- La mancata conoscenza soggettiva o l'errata interpretazione della disciplina non integra automaticamente un'incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni; tale esimente richiede una reale e obiettiva impossibilità di individuare la norma applicabile.
- La conversione del reclamo in mere deduzioni difensive non è normalmente ammissibile quando la parte ha scelto consapevolmente un rimedio impugnatorio per ottenere la revisione di un provvedimento sfavorevole.
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