Sentenza del 14/12/2017 n. 270 - Corte Costituzionale
Bilancio e contabilità pubblica - Province autonome - Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria - Somme recuperate all'evasione - Destinazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le Province autonome hanno impugnato l'art. 7 del d.l. n. 193/2016, che riapriva i termini della procedura di collaborazione volontaria fiscale, nonché gli artt. 1, commi 633-636, e 2 della legge n. 232/2016. Sostenevano che tali disposizioni, prevedendo una stima delle maggiori entrate pari a 1.600 milioni di euro e l'iscrizione delle somme nel bilancio statale, potessero comportare l'acquisizione integrale allo Stato del gettito recuperato nei territori provinciali. Secondo le ricorrenti, ciò avrebbe violato le quote di compartecipazione previste dallo Statuto speciale, i limiti alle riserve erariali, il metodo pattizio e il principio di leale collaborazione. Le Province lamentavano inoltre la possibile compromissione del recupero ordinario dei tributi evasi.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi. Ha dichiarato inammissibili le censure fondate sull'art. 82 dello Statuto speciale, perché non adeguatamente deliberate dagli organi provinciali competenti e, nel caso di Bolzano, dedotte solo nella memoria illustrativa. Nel merito, ha dichiarato non fondate le altre questioni, ma precisando l'interpretazione costituzionalmente corretta delle norme: la nuova disciplina della collaborazione volontaria non contiene una riserva espressa del gettito allo Stato né richiama la specifica destinazione prevista per la prima fase dal comma 7 dell'art. 1 della legge n. 186/2014. La quantificazione di 1.600 milioni di euro costituisce una mera stima contabile e l'iscrizione delle somme in un capitolo del bilancio statale non impedisce il successivo riparto delle quote spettanti alle Province autonome secondo lo Statuto e le norme di attuazione. Pertanto, le somme recuperate devono essere ripartite pro quota e non possono essere trattenute integralmente dallo Stato.
Norme richiamate
Art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
Riapre i termini della procedura di collaborazione volontaria fiscale mediante l'introduzione dell'art. 5-octies nel d.l. n. 167/1990.
La disposizione disciplina una nuova fase della voluntary disclosure, ma non stabilisce una riserva del relativo gettito a favore dello Stato.
Art. 1, commi 633-636, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Le maggiori entrate per il 2017 derivanti dall'art. 7 del d.l. n. 193/2016 sono quantificate in 1.600 milioni di euro.
La quantificazione è una stima delle entrate attese e non dimostra, da sola, l'attribuzione integrale del gettito allo Stato né esclude il successivo riparto statutario.
Art. 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Approva lo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il 2017.
L'iscrizione contabile delle somme nel bilancio statale è una modalità provvisoria di contabilizzazione e non incide necessariamente sulla titolarità finale delle entrate spettanti alle autonomie speciali.
Art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186
Destina le entrate della prima fase della collaborazione volontaria a un apposito capitolo del bilancio dello Stato e a specifiche finalità, anche mediante riassegnazione.
La destinazione speciale e la riserva statale riguardano la prima fase della procedura e non si estendono automaticamente alla nuova fase, poiché l'art. 5-octies non richiama tale comma.
Artt. 75, 75-bis, 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
Prevedono le quote di devoluzione dei tributi erariali alle Province autonome e disciplinano i limiti delle riserve all'erario.
Il gettito tributario recuperato, anche se emerso attraverso una procedura straordinaria, resta soggetto alle quote statutarie, salvo una valida riserva erariale conforme alle condizioni tassative previste dallo Statuto.
Artt. 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
Disciplinano il procedimento di modifica dello Statuto e il metodo pattizio nei rapporti finanziari con le autonomie speciali.
Una sottrazione stabile di risorse spettanti alle Province non può essere introdotta unilateralmente dallo Stato in violazione delle procedure pattizie previste dallo Statuto.
Artt. 5 e 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
Le norme di attuazione contribuiscono a definire il riparto delle entrate tributarie tra Stato, Regione e Province autonome.
Art. 120, secondo comma, della Costituzione
Il principio di leale collaborazione opera nei rapporti tra Stato e autonomie territoriali, soprattutto quando sono coinvolti assetti finanziari regolati da accordi e norme pattizie.
Sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2016
Il gettito derivante dalla collaborazione volontaria consiste nel recupero di tributi ordinariamente dovuti ed evasi, non in maggiorazioni di aliquota o nuovi tributi; pertanto, non ricade automaticamente nelle ipotesi che consentono una riserva statale.
Massime di principio
- Il recupero di imposte evase tramite una procedura straordinaria mantiene natura tributaria ordinaria: perciò, nelle autonomie speciali, il relativo gettito deve essere ripartito secondo le quote statutarie, salvo una specifica e valida deroga.
- La semplice iscrizione di un'entrata nel bilancio dello Stato o la sua quantificazione nella legge di bilancio non equivale a una riserva definitiva del gettito allo Stato.
- Una riserva erariale a danno di un'autonomia speciale è legittima solo se ricorrono tutte le condizioni previste dallo Statuto, incluse la specifica base normativa, la temporaneità, la contabilizzazione distinta e la destinazione a nuove spese specifiche, ove richiesto.
- Quando una disposizione ammette un'interpretazione conforme allo Statuto e alla Costituzione, la Corte può respingere la questione precisando che deve applicarsi l'interpretazione che preserva le quote spettanti all'autonomia territoriale.
- Nel giudizio in via principale, le censure devono essere autorizzate e adeguatamente delimitate dalla deliberazione dell'organo politico competente; motivi nuovi o non deliberati, anche se sviluppati successivamente dalla difesa, possono essere dichiarati inammissibili.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra la fase contabile dell'iscrizione dell'entrata nel bilancio statale e la fase sostanziale del riparto definitivo del gettito tra Stato e autonomie.
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