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Sentenza

Sentenza n. 55/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 253/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.03.2024.

Giustizia amministrativa202501183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 253/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 marzo 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora, su istanza della ricorrente e per i successivi 90 giorni, un commissario ad acta individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è stata posta a fondamento del giudizio di ottemperanza; il TAR l'ha applicata ordinando all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nominando preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e la persistente inosservanza delle statuizioni giustificano l'ordine giudiziale di esecuzione del comando conformativo entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • L'esecuzione del giudicato deve tener conto delle somme o delle prestazioni eventualmente già corrisposte dall'amministrazione, che devono essere detratte da quanto ancora dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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