Cassazione Civile, Ordinanza n. 16452/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Due soggetti istanti avevano chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società in liquidazione. Il Tribunale di Roma aveva declinato la competenza per territorio ritenendo competente il Tribunale di Monza, perché la sede legale della società risultava trasferita a Concorezzo meno di un anno prima del deposito dell'istanza. Il Tribunale di Monza, però, ha sollevato conflitto negativo di competenza sostenendo che, ai fini dell'art. 28 c.c.i.i., il trasferimento della sede intervenuto nell'anno precedente alla domanda non incide sulla competenza e che non vi erano elementi per ritenere un precedente spostamento del centro degli interessi principali. La Corte di Cassazione è stata quindi investita della sola questione della competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Ha ritenuto che, per i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, compresa la liquidazione giudiziale, la competenza spetta al tribunale del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; per le persone giuridiche tale centro si presume coincidere con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Poiché il trasferimento della sede da Roma a Concorezzo è avvenuto il 20/11/2024 e il primo ricorso è stato depositato il 10/10/2025, il trasferimento è intervenuto nell'anno antecedente alla domanda e quindi è irrilevante ai fini della competenza ai sensi dell'art. 28 c.c.i.i. In mancanza di elementi che dimostrassero un diverso centro degli interessi principali trasferito a Monza oltre un anno prima, la competenza è rimasta radicata a Roma. La Corte ha disposto la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con spese rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
"è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali"; per le persone giuridiche tale centro si presume coincidere con "la sede legale risultante dal registro delle imprese"
La competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale si determina in base al centro degli interessi principali del debitore; per le società, tale centro coincide in via presuntiva con la sede legale iscritta nel registro delle imprese.
il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza "quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata"
Il trasferimento della sede o del centro degli interessi principali avvenuto nell'anno anteriore alla domanda è irrilevante per spostare la competenza territoriale sul nuovo tribunale.
Richiamati per la gestione del conflitto negativo di competenza tra tribunali.
Massime di principio
- Nelle procedure di apertura della liquidazione giudiziale, la competenza territoriale si determina guardando al centro degli interessi principali del debitore.
- Per le persone giuridiche, il centro degli interessi principali si presume coincidere con la sede legale risultante dal registro delle imprese, salvo prova contraria.
- Il trasferimento della sede o del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno precedente alla domanda non sposta la competenza in favore del nuovo foro.
- Chi eccepisce la competenza di un tribunale diverso deve fornire elementi idonei a superare la presunzione derivante dalla sede legale o a dimostrare un diverso centro degli interessi principali rilevante.
- In caso di conflitto negativo di competenza tra uffici giudiziari, la Cassazione individua il tribunale territorialmente competente e dispone la riassunzione del giudizio davanti ad esso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16418/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16419/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16420/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16422/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16424/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_civile · 27 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16428/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →