Cassazione Penale, Sentenza n. 13051/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629‑bis c.p.p. per assenza dall'intero processo per mancata conoscenza della celebrazione: il ricorrente deduceva che la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata presso il difensore d'ufficio presso il quale non aveva mai avuto contatti, facendo richiamo al principio affermato dalle SS.UU. n. 23948/2019 secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è, di per sé, sufficiente a provare la conoscenza del procedimento se non sussiste un effettivo rapporto professionale che dimostri la conoscenza o la volontaria sottrazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha ritenuto che gravasse sul condannato l'onere di provare non solo la mancata conoscenza del processo ma anche che tale mancata conoscenza non fosse dovuta a sua colpa (art. 629‑bis c.p.p.). La Corte territoriale aveva già motivato che sussistevano elementi concreti indicativi della conoscenza o della possibilità di conoscenza: perquisizione e avvisi di legge il 19/6/2014, identificazione e nomina/domicilio presso difensore d'ufficio il 20/6/2014 con comunicazione di recapiti del difensore, il difensore d'ufficio presente nel processo e aver richiesto l'esame dell'imputato, e l'assenza nella istanza di rescissione di qualsiasi deduzione su contatti mancanti con il difensore. Il ricorrente non ha confutato tali elementi né ha dimostrato l'incolpevolezza della propria mancata conoscenza. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
normativa vigente al momento della ordinanza impugnata (prima delle modifiche del d.lgs. 10/10/2022 n.150)
Stabilisce che il condannato, privo della presenza per l'intero processo, può ottenere la rescissione del giudicato solo se prova la mancata conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da sua colpa; pertanto grava sul ricorrente l'onere della prova sia della mancata conoscenza sia dell'incolpevolezza
Sentenza SS.UU. Sez. Unite n. 23948
SS.UU. n. 23948 del 28 novembre 2019 (Ismail)
Ha affermato che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a dimostrare la conoscenza del processo: il giudice deve accertare anche l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che renda probabile la conoscenza o la volontaria sottrazione
Giurisprudenza Sez. 4 n. 10238
Sez. 4 n. 10238 del 03/03/2020, Rv. 278648
Indirizzo secondo il quale l'elezione di domicilio presso difensore di ufficio, se accompagnata da elementi che dimostrano la possibilità di contatto e partecipazione del difensore, non può essere agevolmente bypassata per consentire abusi; la conoscenza di elementi della fase investigativa impone un onere di diligenza all'imputato
Norma che autorizza la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del soggetto il cui ricorso è dichiarato inammissibile quando non emergono elementi esimenti; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per motivare la misura della sanzione
Massime di principio
- L'onere di prova in una istanza di rescissione per assenza processuale grava sul condannato: deve provare sia la mancata conoscenza del processo sia che tale mancata conoscenza sia incolpevole
- La sola elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non esclude automaticamente la possibilità di rescindere il giudicato, ma neppure costituisce di per sé prova di assenza: il giudice valuta l'esistenza di un rapporto effettivo di assistenza e la concreta possibilità di contatto
- Elementi quali essere stato sottoposto a perquisizione, aver ricevuto avvisi di garanzia, essere stato identificato e comunicato il nominativo e i recapiti del difensore d'ufficio, e la presenza attiva del difensore nel processo sono indici forti della possibilità di conoscenza e possono far ricadere sul ricorrente l'onere di diligenza per mantenere i contatti
- In sede di ricorso è necessario specificare fatti e mezzi di prova che dimostrino concretamente l'impossibilità di conoscenza o la mancata possibilità di contatto con il difensore; rimandi o argomentazioni generiche, già espresse precedentemente, sono insufficienti e possono determinare l'inammissibilità
- Se la conoscenza dell'esistenza del procedimento è provata in una fase iniziale, ciò può imporre l'obbligo di comportamenti diligenti (es. mantenere contatti con il difensore), e la mancata cura può essere valutata come colpa impedente la rescissione
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