Cassazione Civile, Ordinanza n. 21473/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per omesso versamento di IRAP, IRPEF, IVA e addizionali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato una formale rinuncia agli atti del giudizio, richiamando la definizione agevolata dei ruoli prevista dal d.l. n. 193 del 2016 e l'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti previsto dall'art. 6, comma 2, del medesimo decreto. La rinuncia è stata notificata alla controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio notificata alla controparte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, richiamando la funzione deflattiva della disciplina sulla definizione agevolata contenuta nell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016. La Corte ha anche richiamato il proprio precedente secondo cui la rinuncia e la conseguente estinzione non comportano il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma la sostituzione della situazione dedotta in giudizio con la disciplina prevista dalla legge di definizione.
Norme richiamate
La disciplina di definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 consente la rinuncia agli atti dei giudizi pendenti e svolge funzione deflattiva del contenzioso.
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata come base normativa della definizione agevolata.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
Prevede l'impegno a rinunciare agli atti dei giudizi pendenti come effetto collegato alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia ritualmente agli atti del giudizio e la rinuncia è notificata alla controparte, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del processo.
- La rinuncia agli atti nel quadro della definizione agevolata dei ruoli non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma sostituisce la situazione contenziosa con la disciplina legale della definizione.
- La funzione deflattiva della normativa sulla definizione agevolata può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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