Sentenza del 07/12/2022 n. 35922 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione fondato su presunto errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4): la società contestava che la Corte avesse erroneamente escluso il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 119/1/2013 (relativa alla illegittimità della pretesa sulla non deducibilità dei canoni di leasing) e, in base a ciò, aveva dedotto la nullità delle pretese fiscali relative alle annualità 2006 e 2007; la revocazione mirava quindi a ottenere la riconsiderazione della pronuncia della Corte alla luce del presunto giudicato favorevole alla società
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha motivato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c. è applicabile solo quando la decisione si fondi su fatti la cui inesistenza o falsità sia incontrovertibilmente stabilita e non quando si discuta la sussistenza di un giudicato. La questione del giudicato (interno o esterno) è qualificata dalla Corte come problema di diritto (regula juris) e non di fatto; inoltre l'impugnata sentenza aveva già esaminato e deciso sulla questione del giudicato, per cui non ricorrono i presupposti dell'art. 395 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese per mancata costituzione della resistente. La Corte ha inoltre richiamato la possibilità di raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 (art. 13, comma 1‑quater) se dovuto.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Limita il ricorso per revocazione agli errori di fatto consistenti nella supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o nell'affermazione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita; non si estende agli errori di diritto o alle valutazioni sul giudicato
Richiamata per evidenziare che il rimedio di revocazione è stato esteso anche alle sentenze della Corte di cassazione, ma resta comunque soggetto ai limiti dell'art. 395 c.p.c.
D.P.R. n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte richiama la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nelle ipotesi previste, se dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammissibile solo per fatti la cui inesistenza o falsità sia incontrovertibilmente accertabile; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o questioni di diritto.
- La sussistenza o meno del giudicato (interno o esterno) è questione di diritto: un errore in ordine all'esistenza del giudicato va qualificato come errore di diritto e non può fondare la revocazione per errore di fatto.
- Se la sentenza impugnata ha già esaminato e deciso su una questione (p.es. il giudicato), la parte non può invocare l'art. 395 c.p.c. per ottenere la revoca basandosi sulla stessa questione come se fosse un fatto incontrovertibile.
- Per tentare una revocazione è necessario dimostrare con chiarezza che la decisione si è basata su un fatto oggettivamente falso o inesistente e non già su una diversa qualificazione giuridica di elementi processuali o decisionali.
- In caso di mancata costituzione della parte resistente il giudice può non pronunciare sulle spese; inoltre occorre considerare l'eventuale applicabilità delle norme sul contributo unificato (raddoppio) secondo i presupposti di legge.
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