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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29971/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Con un unico motivo il difensore deduceva l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sulla base della riforma (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150) che ha ampliato l'ambito applicativo dell'istituto

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha concluso che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis e che, applicando la riduzione per il reato tentato e tenuto conto della riforma del 2022, la cornice edittale rientra nel limite previsto dall'art. 131-bis. Ha inoltre rilevato che l'aggravante contestata non impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis ai sensi del comma 5 della norma. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    "Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69"

    La Corte ha interpretato il comma 5 nel senso che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, non si devono considerare le circostanze (incluse aggravanti) salvo quelle espressamente escluse dalla norma; di conseguenza l'aggravante contestata non impedisce automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma art. 131-bis)

    «non superiori nel massimo a cinque anni» sostituite con «non superiori nel minimo a due anni»

    La riforma ha esteso l'ambito di applicabilità della causa di non punibilità modificando il limite edittale: la nuova formulazione (operativa dal 30/12/2022) permette che più fattispecie possano rientrare nel beneficio purché la pena risultante rientri nei limiti stabiliti

  • art. 628, comma 2 e comma 3 cod. pen.

    La Corte ha rilevato che l'esclusione prevista dal comma 3 del 628 riguarda specifiche ipotesi di rapina; nel caso di specie era contestato il comma 2 e quindi l'esclusione normativa richiamata dalla Corte d'appello non operava automaticamente

  • artt. 56, 582, 585, 576, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Le fattispecie contestate (tentativo, lesioni e aggravante) sono state esaminate rispetto ai limiti edittali e alle esclusioni previste dall'art. 131-bis: la Corte ha ritenuto che le lesioni, anche con l'aggravante contestata, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 131-bis salvo le ipotesi espressamente previste come escluse dal comma 3

  • Giurisprudenza (Sez.1, n. 2391 del 13/01/1984, Radziszesky)

    Richiamata per il principio sul calcolo della pena per il reato tentato: la pena per il tentativo si determina fissando il trattamento tra il minimo della pena minima ridotto di due terzi e il massimo ridotto di un terzo; applicando tale criterio la cornice edittale per la tentata rapina nel caso concreto rientra nei limiti dell'art. 131-bis

Massime di principio

  • Se è invocata la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), verificare sempre la data di entrata in vigore delle riforme normative che possono aver modificato i limiti edittali applicabili
  • Per i reati tentati calcolare la nuova cornice edittale applicando la regola giurisprudenziale: pena minima della consumazione ridotta di due terzi (minimo) e pena massima della consumazione ridotta di un terzo (massimo); confrontare il risultato con i limiti previsti dall'art. 131-bis
  • Le aggravanti non sempre escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis: secondo il comma 5 non si tengono in conto le circostanze (compresi taluni aumenti) ai fini della determinazione della pena prevista nel primo comma, salvo i casi espressamente esclusi dal comma 3
  • Le esclusioni normative dell'art. 131-bis sono tassative: occorre verificare se la fattispecie concreta rientra nelle ipotesi elencate al comma 3 (es. specifiche forme di rapina o lesioni aggravate indicate dalla norma); se non rientra, il beneficio può essere valutato
  • Se il giudice d'appello ha negato il riconoscimento del beneficio senza avere valutato correttamente la nuova disciplina o il calcolo della pena per il reato tentato, è possibile ottenere l'annullamento con rinvio in Cassazione per rinnovata valutazione

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