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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27713/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e, conseguentemente, ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle ulteriori conseguenze previste per l'inammissibilità. Il provvedimento di merito resta quindi fermo; dal testo non emerge un annullamento o una riforma della decisione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 10/04/2025. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto configurabile il reato contestato al capo a) e aveva escluso i presupposti per l'applicazione dell'art. 393-bis c.p.; inoltre aveva affrontato il tema delle circostanze e del trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi dedotti erano, da un lato, mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale e immune da illogicità manifeste; dall'altro, contestazioni sulla misura delle circostanze e della pena, non più sindacabili in sede di legittimità in presenza di motivazione sufficiente e non illogica. Il testo non consente di ricostruire con precisione il fatto storico né il reato-base contestato al capo a), se non che vi era una questione sull'applicabilità dell'art. 393-bis c.p. e sulla configurabilità del reato a base del capo di imputazione.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La Corte richiama il fatto che i giudici di merito avevano escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità o scriminante invocata dagli imputati.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni previste dalla norma, inclusa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica, puntuale e coerente con le risultanze acquisite.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e al giudizio sulle circostanze sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono automaticamente le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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