Cassazione Penale, Ordinanza n. 16776/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale. In ricorso ha dedotto vizio di motivazione, ritenendola contraddittoria e illogica: da un lato il giudice di sorveglianza aveva riconosciuto il venir meno degli attriti con il padre, origine delle liti che avevano portato alla revoca della precedente misura domiciliare; dall'altro aveva comunque negato il ripristino del beneficio. Ha inoltre lamentato la carenza di motivazione sulla pretesa inidoneità del domicilio familiare.
La decisione
La Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva valutato in modo complessivo il percorso del condannato, la relazione di osservazione e trattamento in carcere, le fragilità emerse e i numerosi precedenti negativi, incluse condotte di evasione. Ha ritenuto adeguatamente motivata anche l'inidoneità del domicilio, sia per i rischi legati alla convivenza con il padre sia per la precarietà dell'alternativa abitativa, in assenza della dichiarazione di disponibilità del proprietario dell'immobile. Ha quindi qualificato il ricorso come una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e lo ha dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, salvo ipotesi di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nella specie in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di sorveglianza.
- La motivazione del diniego di una misura alternativa è sufficiente quando dia conto, in modo specifico e complessivo, del percorso trattamentale del condannato, delle sue fragilità e dei precedenti indicatori di rischio, compresi eventuali episodi di evasione.
- L'idoneità del domicilio ai fini dell'esecuzione extracarceraria deve essere valutata in concreto; può essere negata sia per i rischi derivanti dall'ambiente familiare sia per la precarietà dell'assetto abitativo alternativo.
- La censura che non si confronti con gli argomenti decisivi posti a fondamento dell'ordinanza impugnata è inidonea a superare il vaglio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16710/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →