Cassazione Civile, Ordinanza n. 03637/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore della parte vittoriosa ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso avverso una decisione resa in materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., aveva sì corretto la statuizione sulle spese di lite del giudizio di merito, perché il giudice aveva condannato alle spese nonostante la dichiarazione di esenzione per motivi reddituali ex art. 152 disp. att. c.p.c., ma aveva omesso due indicazioni presenti o comunque desumibili dagli atti: l'accollo all'INPS anche delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e la distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore che aveva formulato rituale istanza ex art. 93 c.p.c. Il ricorrente ha quindi invocato il procedimento di correzione degli errori materiali per integrare il dispositivo dell'ordinanza precedente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 4172/2022 inserendo nel dispositivo, da un lato, la previsione che le spese di CTU sono irripetibili insieme alle spese di lite dell'ATP; dall'altro, la clausola di distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'avv. richiedente, dichiaratosi antistatario. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2001 perché il processo risultava esente.
Norme richiamate
La controversia originaria riguardava una decisione resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato alla definizione della lite previdenziale.
La dichiarazione di esenzione per motivi reddituali impedisce la condanna alle spese di lite nel giudizio di merito; nel caso concreto la Corte ha rilevato che tale esenzione era stata ignorata dal giudice di merito.
La richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, se omessa nel dispositivo, può essere integrata tramite correzione di errore materiale.
Il rimedio corretto per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non l'impugnazione ordinaria.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2001
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando dagli atti risulta che il processo è esente.
Massime di principio
- L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa istanza sia stata ritualmente proposta, può essere emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con i mezzi ordinari di impugnazione.
- La correzione degli errori materiali è ammissibile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
- Quando il giudice accoglie la domanda o il ricorso sul presupposto che il giudice di merito abbia ignorato una valida dichiarazione di esenzione per motivi reddituali, la statuizione sulle spese deve coerentemente ricomprendere anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio se l'errore del dispositivo le ha omesse.
- La procedura di correzione richiede la notificazione del ricorso a tutte le parti interessate, poiché incide sia sulla posizione del soggetto passivo della condanna alle spese sia su quella del soggetto attivo rappresentato dal difensore distrattario.
- Se dagli atti risulta l'esenzione del processo, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
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