Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15073/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di concordato in appello con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla pena accessoria prevista dall'art. 85 d.P.R. 309/1990 (contestando che la Corte non ha motivato la riduzione del periodo di ritiro della patente, applicato dal giudice di primo grado nella misura massima); (2) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. e vizio di motivazione per non avere la Corte valorizzato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (i ricorrenti avevano fornito confessioni precoci e non opposto resistenza all'arresto, erano giovani al momento del fatto, e avevano tenuto una condotta processuale leale, elementi che - secondo la difesa - avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il concordato in appello comporti la rinuncia agli altri motivi non oggetto dell'accordo; nel caso concreto i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi diversi da quelli attinenti alla determinazione della pena, e non avevano riservato questioni relative alla pena accessoria o alle attenuanti generiche. Di conseguenza le censure sui profili non inclusi nell'accordo sono inammissibili. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (equa) in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il concordato in appello: il patto sull'accoglimento di alcuni motivi con rinuncia agli altri comporta che, se l'accoglimento incide sulla pena, la rideterminazione concordata vincola la Corte e la rinuncia estende anche agli aspetti non esplicitamente richiamati nell'accordo.

  • art. 85 d.P.R. 09/10/1990 n. 309

    Prevede le pene accessorie applicabili per i reati in materia di stupefacenti (es. ritiro della patente); nel caso è stato ritenuto che la pena accessoria fosse compresa nella rinuncia collegata al concordato e quindi non suscettibile di censura autonoma.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 09/10/1990 n. 309

    Configurazione del reato relativo alla coltivazione/detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; fonte del titolo di reato per cui sono stati condannati i ricorrenti.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 09/10/1990 n. 309

    Prevede le circostanze aggravanti o disposizioni correlate ai delitti di cui all'art. 73; citata come riferimento normativo al reato contestato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte in cassazione al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata per sanzionare i ricorrenti qui.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato proceduralmente per la calendarizzazione dell'udienza pubblica; il fatto che la trattazione sia stata rinviata per consentire la pubblicità non ha inciso sul merito della decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) implica che le parti rinunciano ai motivi non inclusi nell'accordo; questioni non conservate espressamente risultano normalmente inammissibili in sede di legittimità.
  • Le pene accessorie e la rilevazione delle attenuanti generiche possono essere considerate rinunciate se non esplicitamente riservate nel concordato: chi accetta il concordato deve specificare se intende preservare contestazioni su accessori o circostanze attenuanti.
  • La Corte di legittimità non può sindacare aspetti non compresi nell'accordo di concordato in appello, salvo profili di illegittimità palese della pena; dunque occorre porre attenzione a che cosa viene oggetto dell'accordo e a quale effetti si intende rinunciare.
  • Per preservare la possibilità di impugnare questioni come la misura delle pene accessorie o il mancato riconoscimento di attenuanti, il difensore deve ottenere e registrare espressa riserva nel verbale dell'accordo in appello o non aderire al concordato.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), perciò la scelta di proporre ricorso non può essere presa senza valutare la non rinuncia implicita derivante dal concordato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.