Cassazione Penale, Sentenza n. 15073/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di concordato in appello con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla pena accessoria prevista dall'art. 85 d.P.R. 309/1990 (contestando che la Corte non ha motivato la riduzione del periodo di ritiro della patente, applicato dal giudice di primo grado nella misura massima); (2) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. e vizio di motivazione per non avere la Corte valorizzato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (i ricorrenti avevano fornito confessioni precoci e non opposto resistenza all'arresto, erano giovani al momento del fatto, e avevano tenuto una condotta processuale leale, elementi che - secondo la difesa - avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il concordato in appello comporti la rinuncia agli altri motivi non oggetto dell'accordo; nel caso concreto i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi diversi da quelli attinenti alla determinazione della pena, e non avevano riservato questioni relative alla pena accessoria o alle attenuanti generiche. Di conseguenza le censure sui profili non inclusi nell'accordo sono inammissibili. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (equa) in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello: il patto sull'accoglimento di alcuni motivi con rinuncia agli altri comporta che, se l'accoglimento incide sulla pena, la rideterminazione concordata vincola la Corte e la rinuncia estende anche agli aspetti non esplicitamente richiamati nell'accordo.
art. 85 d.P.R. 09/10/1990 n. 309
Prevede le pene accessorie applicabili per i reati in materia di stupefacenti (es. ritiro della patente); nel caso è stato ritenuto che la pena accessoria fosse compresa nella rinuncia collegata al concordato e quindi non suscettibile di censura autonoma.
art. 73, comma 4, d.P.R. 09/10/1990 n. 309
Configurazione del reato relativo alla coltivazione/detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; fonte del titolo di reato per cui sono stati condannati i ricorrenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. 09/10/1990 n. 309
Prevede le circostanze aggravanti o disposizioni correlate ai delitti di cui all'art. 73; citata come riferimento normativo al reato contestato.
Consente la condanna della parte in cassazione al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata per sanzionare i ricorrenti qui.
Richiamato proceduralmente per la calendarizzazione dell'udienza pubblica; il fatto che la trattazione sia stata rinviata per consentire la pubblicità non ha inciso sul merito della decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- Il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) implica che le parti rinunciano ai motivi non inclusi nell'accordo; questioni non conservate espressamente risultano normalmente inammissibili in sede di legittimità.
- Le pene accessorie e la rilevazione delle attenuanti generiche possono essere considerate rinunciate se non esplicitamente riservate nel concordato: chi accetta il concordato deve specificare se intende preservare contestazioni su accessori o circostanze attenuanti.
- La Corte di legittimità non può sindacare aspetti non compresi nell'accordo di concordato in appello, salvo profili di illegittimità palese della pena; dunque occorre porre attenzione a che cosa viene oggetto dell'accordo e a quale effetti si intende rinunciare.
- Per preservare la possibilità di impugnare questioni come la misura delle pene accessorie o il mancato riconoscimento di attenuanti, il difensore deve ottenere e registrare espressa riserva nel verbale dell'accordo in appello o non aderire al concordato.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), perciò la scelta di proporre ricorso non può essere presa senza valutare la non rinuncia implicita derivante dal concordato.
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