Cassazione Penale, Sentenza n. 21106/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione delle due giudici nel processo "Rinascita Scott". Contestualmente si deduceva: (i) violazione degli artt. 38 e 41 c.p.p. per presunta illegittima decisione de plano anziché fissare udienza camerale; (ii) violazione di artt. 34, 36 lett. g), 37 lett. a) e 38 c.p.p. e vizio di motivazione per la ritenuta tardività della ricusazione, sostenendo che il dies a quo doveva decorrere dal provvedimento del presidente del Tribunale di Vibo Valentia che rigettò la dichiarazione di astensione delle due giudici e non dal deposito delle motivazioni della sentenza "Nemea"; (iii) nel merito si assumeva l'incompatibilità delle due magistrate perché avevano concorso nella sentenza del procedimento "Nemea" che, a detta del ricorrente, avrebbe già escluso decisi profili relativi alla responsabilità penale del ricorrente in ragione dell'esistenza di una "'ndrangheta unitaria" collegata anche ai fatti di "Rinascita Scott".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui il dies a quo per la presentazione della ricusazione decorre dal deposito delle motivazioni della sentenza "Nemea" (acquisite e note alle parti dal 05/03/2021), poiché la causa di ricusazione si fondava su atti compiuti in altro procedimento. Il successivo momento processuale in cui fu resa nota la comunicazione del rigetto dell'istanza di astensione non rileva ai fini della tempestività. Sul merito dell'incompatibilità è stato deciso che la partecipazione delle giudici al processo "Nemea" e l'affermazione della sussistenza di una "'ndrangheta unitaria" non costituiscono di per sé un pregiudizio idoneo a dimostrare un'anticipazione di giudizio nei confronti del ricorrente; è necessario allegare e dimostrare elementi concreti del pregiudizio, onere che il ricorrente non ha assolto. La Corte ha altresì affermato la legittimità della decisione de plano ex art. 41 c.p.p. in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la causa di ricusazione per ragioni derivanti da atti compiuti in altro procedimento; la Corte ha ritenuto che la preclusione scaturisce dall'effetto 'pregiudicante' di aver concorso a pronunciare sentenza in procedimento connesso e che il dies a quo è il momento in cui le motivazioni pregiudicanti sono note alle parti.
art. 36 cod. proc. pen. (lett. g))
Richiamato nel quadro delle ipotesi di incompatibilità/ricusazione; la Corte ha ritenuto che la mera comunanza di imputazione o la partecipazione a giudizi con accertamenti generali non integra automaticamente le ipotesi di incompatibilità previste.
art. 37 cod. proc. pen. (lett. a))
Citato tra le norme rilevanti per la ricusazione/astensione; applicato con la conseguente necessità di allegazione di elementi concreti che dimostrino il pregiudizio derivante da atti giudiziari di altro procedimento.
Riferito in relazione alle modalità e termini della dichiarazione di ricusazione; la Corte ha respinto la censura sulla decorrenza del termine, confermando che il termine deve essere valutato in funzione della conoscibilità dell'atto pregiudicante.
art. 41 cod. proc. pen. (comma 1)
Consente alla corte di pronunciarsi de plano sulle istanze di ricusazione quando l'istanza è inammissibile o manifestamente infondata; la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo di tale procedura nel caso di specie.
Prevede la condanna per spese e somme a favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Quando la causa di ricusazione si fonda su atti compiuti in altro procedimento (es. partecipazione del giudice a una sentenza), il dies a quo per la tempestività decorre dal momento in cui le motivazioni o gli atti pregiudicanti sono acquisiti e noti alle parti, non dall'evento successivo di comunicazione del rigetto di una istanza di astensione.
- La mera partecipazione di un giudice ad un altro procedimento che afferma fatti di carattere generale (es. l'esistenza di una 'ndrangheta unitaria') non integra automaticamente una causa di incompatibilità: è necessario dimostrare in modo concreto e specifico che le valutazioni di merito espresse nell'altro procedimento producono un'anticipazione di giudizio nei confronti dell'imputato.
- Il ricorrente ha l'onere di allegare e, se necessario, provare gli elementi specifici del pregiudizio derivante dalla decisione dell'altro giudice; doglianze apodittiche o aspecifiche sono insufficienti.
- La Corte può decidere de plano le istanze di ricusazione quando sussiste inammissibilità o manifesta infondatezza dei motivi, ai sensi dell'art. 41 c.p.p.; non è perciò sempre necessaria la fissazione di udienza camerale.
- In processi con imputati connessi o fatti sovrapposti, occorre valutare le condotte e le relative prove in modo distinto per ciascun imputato: la comunanza di reato o di inchiesta non determina automaticamente pregiudizio per tutti gli imputati.
- La tardività nella proposizione della ricusazione, quando la causa era conoscibile dalle motivazioni di un precedente provvedimento già disponibile, può determinare l'inammissibilità del rimedio e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese processuali.
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