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Ordinanza

Ordinanza n. 30/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento Cat A/12/Imm.sez II – Sogg. Nr 102/2025 emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 20.11.2025, notificato in data 21 novembre 2025, con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentato dal cittadino straniero Wade Mamadou a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro.

Giustizia amministrativa202500842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Ascoli Piceno ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, motivando il diniego con la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con l'impresa inizialmente beneficiaria della quota di ingresso. Il ricorrente ha dedotto che la mancata instaurazione del rapporto era imputabile al datore di lavoro originario, nei cui confronti ha presentato denuncia penale, e ha rappresentato di essere stato successivamente assunto da altra impresa, presentando la relativa domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia del diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato. In attesa degli sviluppi del procedimento penale e della decisione di merito, il giudice ha ritenuto dirimente la condotta dello straniero, ove ne sia dimostrata la buona fede. Ha inoltre rilevato l'assenza, dagli atti, di elementi indicativi di pericolosità sociale. Nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, la posizione del ricorrente è stata ritenuta prevalente; conseguentemente, l'Amministrazione dovrà rilasciare un titolo di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata per il 5 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro il diniego di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore di lavoro originariamente autorizzato, assume rilievo la verifica della buona fede dello straniero, soprattutto quando egli abbia denunciato il datore per la mancata instaurazione del rapporto e abbia successivamente reperito un'altra occupazione regolare.
  • In assenza di elementi di pericolosità sociale e quando la condotta dello straniero risulti prima facie conforme a buona fede, il bilanciamento cautelare degli interessi può attribuire prevalenza alla posizione dello straniero rispetto all'interesse amministrativo sotteso al diniego del permesso.
  • La sospensione cautelare del diniego può essere accompagnata dall'ordine all'Amministrazione di rilasciare un titolo di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito, quando ciò sia necessario per rendere effettiva la tutela interinale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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