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Ordinanza

Ordinanza n. 1606/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare relativa all'ammissione alla graduatoria per l'accesso programmato al secondo semestre dei corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio sostenendo, in base a quanto emerge dal provvedimento, la propria pretesa all'ammissione alla graduatoria prevista dal d.m. n. 1115/2025. La controversia riguarda il requisito minimo di accesso alla deroga introdotta dal decreto ministeriale: l'appellante non aveva conseguito alcuna valutazione positiva negli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro. Il TAR ha ritenuto che la disciplina consenta l'inserimento in graduatoria anche a chi non abbia superato tutti gli insegnamenti, ma presupponga comunque almeno una valutazione positiva; ha quindi escluso dall'ambito applicativo della deroga i candidati privi di qualsiasi sufficienza. L'appellante ha chiesto la riforma della decisione cautelare, contestando tale esito e la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo congruamente motivata l'ordinanza del TAR e, allo stato, infondate le censure. Ha condiviso la lettura secondo cui il d.m. n. 1115/2025 amplia la platea dei candidati ammessi alla graduatoria, ma mantiene quale requisito minimo indefettibile il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto. Chi non abbia conseguito alcuna sufficienza resta pertanto fuori dal perimetro della deroga. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la scelta amministrativa rientri nella discrezionalità tecnica e non appaia manifestamente irragionevole o sproporzionata, dovendosi bilanciare l'obiettivo di copertura dei posti con la garanzia di un livello minimo di preparazione accademica. In sede cautelare è stato considerato anche il grave e irreparabile pregiudizio per l'amministrazione derivante dall'ammissione, in assenza dei requisiti minimi, a corsi la cui organizzazione dipende dalla capacità formativa degli atenei e dalla valorizzazione del percorso svolto nel semestre filtro. Sono state fatte salve le valutazioni di merito del TAR. Confermata la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado; le spese dell'appello cautelare sono state compensate per la novità della procedura.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.

  • d.m. n. 1115/2025

    La disciplina amplia la platea dei candidati inseribili nella graduatoria, consentendo l'ammissione anche a chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma richiede comunque almeno una valutazione positiva quale requisito minimo indefettibile.

Massime di principio

  • Una disciplina derogatoria che amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria non può essere interpretata nel senso di eliminare ogni requisito minimo di preparazione, quando la normativa richieda comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto.
  • L'ammissione a corsi universitari ad accesso programmato può essere subordinata al possesso di un livello minimo di preparazione accademica; tale scelta rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e può essere censurata in sede cautelare solo ove risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo all'accesso programmato occorre considerare anche la capacità formativa degli atenei e il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile all'organizzazione dei corsi derivante dall'ammissione di candidati privi dei requisiti minimi.
  • La finalità di tendenziale copertura dei posti disponibili non impone l'ammissione indiscriminata di candidati che non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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