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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07600/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione ex art. 385 c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza del dolo, sostenendo in sostanza di non avere avuto consapevolezza della violazione dei limiti imposti dalla misura cautelare. Con il secondo motivo ha invocato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che il primo motivo è meramente reiterativo dell'appello e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; quanto al secondo, osserva che la valutazione sulla gravità del fatto è rimessa al giudice di merito ed era già stata effettuata, sia pure sinteticamente, in modo coerente con la giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    individua il reato di evasione, ritenuto integrato perché l'imputato era consapevole della violazione dei limiti derivanti dalla misura cautelare.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla gravità del fatto; nel caso concreto la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e coerente con la giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • Ai fini della configurabilità dell'evasione, è sufficiente che dalla motivazione emerga la consapevolezza della violazione dei limiti imposti dalla misura cautelare.
  • La deduzione della mancanza del dolo deve confrontarsi con gli specifici passaggi argomentativi della sentenza di merito che valorizzano la consapevolezza dell'agente.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione discrezionale sulla gravità concreta della condotta, rimessa al giudice di merito; in cassazione la censura è scrutinabile solo se la motivazione manca o è manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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