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Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Catania, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, Sezione Terza, n. 1578/2025 del 14 maggio 2025, pronunciata nel giudizio r.g. n. 2208/2023, notificata ai fini esecutivi all'amministrazione resistente il 27 maggio 2025, limitatamente alle spese di lite e dunque nella parte in cui ha condannato “…il Comune di Pozzallo alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti…”.

Giustizia amministrativa202502245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto della dichiarazione dei ricorrenti circa l'avvenuto pagamento in corso di causa delle somme dovute in esecuzione della sentenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate in considerazione dell'esito del giudizio. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, n. 1578/2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1578/2025, notificata ai fini esecutivi al Comune il 27 maggio 2025, nella parte relativa alla condanna dell'amministrazione al pagamento di 3.000 euro per spese di lite, oltre accessori di legge se dovuti. Il credito non era stato inizialmente corrisposto. Nel corso del giudizio di ottemperanza, tuttavia, i ricorrenti hanno dichiarato che quanto dovuto era stato integralmente pagato e hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza; il giudizio è stato definito dichiarando cessata la materia del contendere dopo l'avvenuto pagamento del credito derivante dalla sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere, purché tale adempimento sia rappresentato dalla parte interessata e risulti idoneo a soddisfare la pretesa esecutiva.
  • Quando l'amministrazione adempie spontaneamente all'obbligo sancito dalla sentenza dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può definire il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere anziché adottare ulteriori misure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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