Cassazione Penale, Sentenza n. 44188/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce del 04/02/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 28/10/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico e ricettazione di un fucile a canne mozze con l'aggravante del metodo mafioso (capo 51). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e mancata autonoma valutazione da parte del GIP e del Tribunale circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; vizio della motivazione e mancata risposta del Tribunale alle censure difensive; 2) mancanza di motivazione specifica circa il concorso del ricorrente nella detenzione, porto e ricettazione dell'arma, l'illiceita dell'arma e la finalità di agevolazione mafiosa; 3) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, dato che i fatti risalgono al 2019 e i precedenti sono datati e non comprovano attualità della esigenza cautelare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha escluso la censura relativa alla mancanza di autonoma valutazione del GIP e del Tribunale, rilevando invece che sussisteva carenza motivazionale in ordine alla qualificazione del concorso del ricorrente nei reati indicati al capo 51. In particolare non vi era motivazione circa la ricettazione dell'arma, né elementi che dimostrassero che il ricorrente avesse autorizzato specificamente l'uso dell'arma: dalle intercettazioni emergeva al più un generico assenso a un'azione delittuosa, insufficiente a sostenere la compartecipazione morale alla detenzione e al possesso dell'arma nelle precise circostanze indicate. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, demandando alla cancelleria gli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 309 comma 7 cod. proc. pen.
art. 309 comma 7 cod. proc. pen.
Richiamata quale base per il rinvio ad un nuovo giudizio al Tribunale competente: la Cassazione dispone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rimando per la rivalutazione di merito degli elementi cautelari ai sensi della normativa sul riesame
art. 94 comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi a cura della cancelleria conseguenti alla dichiarazione di annullamento e al rinvio, ossia le formalità di trasmissione e registrazione previste dalle disposizioni di attuazione
Massime di principio
- Il giudice delle misure deve motivare in modo puntuale e specifico il ruolo attribuito al prevenuto: una mera adesione generica a una condotta delittuosa non è sufficiente a fondare la responsabilità concorsuale nella detenzione o nell'uso di un'arma per finalità specifiche.
- La mancata motivazione su elementi essenziali della fattispecie (es. ricettazione, clandestinità dell'arma, finalità di agevolazione mafiosa, specifico concorso nell'impiego dell'arma) può determinare l'annullamento dell'atto cautelare e il rinvio per nuovo giudizio.
- Per il mantenimento di misure cautelari occorre dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, inquinamento probatorio, fuga); precedenti penali datati non sono automaticamente idonei a comprovare tali esigenze.
- Le intercettazioni e le evidenze indiziarie devono essere collegate con ragioni logiche e specifiche alla partecipazione del singolo agli eventi contestati; la valorizzazione delle sole comunicazioni senza specificazione del contributo personale può risultare insufficiente.
- In caso di carenza motivazionale la Suprema Corte può limitarsi ad annullare e rinviare per una nuova valutazione di merito, senza decidere nel merito la sussistenza dei presupposti cautelari.
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