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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00907/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo in un unico e molto sintetico motivo il vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il motivo è del tutto generico: non espone gli elementi concreti posti a base della censura, non confronta in modo specifico la motivazione della decisione impugnata, ritenuta adeguata e congrua sia sulla colpevolezza sia sulla pena, e quindi non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d)

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili; la censura generica, priva dell'indicazione degli elementi posti a base della doglianza, è inammissibile perché non consente al giudice di individuare e scrutinare i rilievi mossi.

  • c.p.p.

    La pronuncia applica il principio di specificità del ricorso e la conseguente declaratoria di inammissibilità in caso di motivo generico.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto è meramente assertivo o generico e non indica con precisione le ragioni della censura rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato, tale da consentire al giudice di legittimità di comprendere quali passaggi logici o giuridici siano contestati.
  • Non è sufficiente denunciare, in modo indistinto, vizi della motivazione, mancato riconoscimento di attenuanti o erronea quantificazione della pena se non si spiegano gli elementi di fatto e di diritto che rendono la decisione censurabile.
  • Quando il provvedimento di merito è sorretto da motivazione ritenuta adeguata e congrua, una doglianza priva di specifiche critiche non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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